Corte costituzionale

Sentenza n. 372/2003

Corte cost., sent. 23 dicembre 2003, n. 372

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
372/2003
Data di deposito
23 dicembre 2003
Data di decisione
17 dicembre 2003
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:372

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 3, legge n. 448 del 28 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28175

Inammissibilità, per 'aberratio ictus', della questione i legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli articoli 81, quarto comma, 116 e 119 della Costituzione, in relazione, quanto alle due ultime disposizioni, all'art. 19 dello statuto della Regione Siciliana. La prospettata lesione dei parametri costituzionali evocati nel ricorso non è in alcun modo ricollegabile alla disposizione impugnata, che si limita a disciplinare il regime di utilizzazione del personale, ormai assunto a tempo indeterminato una volta raggiunti gli obiettivi in relazione ai quali ne era stato disposto il reclutamento temporaneo: gli effetti di spesa connessi alla utilizzazione di detto personale discendono, infatti, direttamente ed esclusivamente, dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, derivante dalla disposizione, non impugnata, di cui al comma 1 dello stesso articolo 20 della legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 116 e 119 della Costituzione, in relazione, quanto alle ultime due disposizioni, all'art. 19 dello statuto Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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