Corte costituzionale
Sentenza n. 372/2003
Corte cost., sent. 23 dicembre 2003, n. 372
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 372/2003
- Data di deposito
- 23 dicembre 2003
- Data di decisione
- 17 dicembre 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:372
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 3, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Parametri
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 19, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 28175
Inammissibilità, per 'aberratio ictus', della questione i legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli articoli 81, quarto comma, 116 e 119 della Costituzione, in relazione, quanto alle due ultime disposizioni, all'art. 19 dello statuto della Regione Siciliana. La prospettata lesione dei parametri costituzionali evocati nel ricorso non è in alcun modo ricollegabile alla disposizione impugnata, che si limita a disciplinare il regime di utilizzazione del personale, ormai assunto a tempo indeterminato una volta raggiunti gli obiettivi in relazione ai quali ne era stato disposto il reclutamento temporaneo: gli effetti di spesa connessi alla utilizzazione di detto personale discendono, infatti, direttamente ed esclusivamente, dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, derivante dalla disposizione, non impugnata, di cui al comma 1 dello stesso articolo 20 della legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 116 e 119 della Costituzione, in relazione, quanto alle ultime due disposizioni, all'art. 19 dello statuto Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze