Corte costituzionale

Sentenza n. 371/2003

Corte cost., sent. 23 dicembre 2003, n. 371

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
371/2003
Data di deposito
23 dicembre 2003
Data di decisione
17 dicembre 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:371

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28172

Inammissibilità dell'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto effettuato oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella 'Gazzetta Ufficiale'.

Massima n. 28173

Inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sollevata in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione nella parte in cui non prevede il diritto della libera professionista che abbia adottato un bambino a percepire l'indennità di maternità, anche se il minore abbia superato i sei anni e fino al compimento di dodici anni, se di nazionalità italiana, o della maggiore età, se straniero. Il giudizio 'a quo' ha, infatti ad oggetto, la domanda di corresponsione dell'indennità di maternità a seguito di adozione internazionale, restando ad esso del tutto estranea l'ipotesi dell'adozione nazionale.

Massima n. 28174

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede che, nel caso di adozione internazionale, l'indennità di maternità spetta nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età. E', infatti, manifesta l'irragionevolezza della previsione normativa che attribuisce alle libere professioniste l'indennità di maternità a condizione che il minore non abbia superato i sei anni di età, senza distinzione tra adozione nazionale ed internazionale: né è dato individuare elementi che giustifichino la differenza di trattamento delle libere professioniste rispetto a quello stabilito, nella medesima ipotesi dell'adozione internazionale, non solo per le lavoratrici dipendenti, ma anche per quelle autonome – categoria senz'altro equiparabile a quella 'de qua' –, atteso che le medesime ragioni che hanno indotto il legislatore del 1998 all'ampliamento della tutela ricorrono in tutte le adozioni internazionali, indipendentemente dall'attività lavorativa dei genitori adottanti (e risultando la denunciata limitazione piuttosto addebitabile ad un difetto di coordinamento delle norme trasfuse nel nuovo testo unico).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede che nel caso di adozione internazionale l'indennità di maternità spetta nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età;

2) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe, in relazione all'ipotesi dell'adozione nazionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2003.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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