Corte costituzionale

Sentenza n. 370/2003

Corte cost., sent. 23 dicembre 2003, n. 370

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
370/2003
Data di deposito
23 dicembre 2003
Data di decisione
17 dicembre 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:370

Norme oggetto del giudizio

  • art. 70, comma 2, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 70, comma 5, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 70, comma 1, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 70, comma 3, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 70, comma 8, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 70, comma 4, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 70, comma 6, legge n. 448 del 28 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28166

Separazione, per ragioni di omogeneità di materia, della trattazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e riserva di decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con gli stessi ricorsi sulla stessa legge.

Massima n. 28167

Escludendo che la disciplina legislativa degli asili nido possa spettare esclusivamente allo Stato sulla base del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione e parimenti escludendone la riconducibilità alle materie che il quarto comma dell'art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa "residuale" delle Regioni (e, in particolare, alle materie dell'assistenza e dei servizi sociali), è indubbio che – in relazione alle funzioni educative e formative via via riconosciute, nonché in considerazione della finalità di rispondere alle esigenze dei genitori lavoratori –, utilizzando un criterio di prevalenza, detta disciplina non possa che ricadere nell'ambito della materia dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino) nonché, per alcuni profili, nella materia della tutela del lavoro, che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione affida alla potestà legislativa concorrente, nell'ambito della quale il legislatore statale è abilitato alla determinazione dei relativi principi fondamentali; fatti salvi, naturalmente, gli interventi del legislatore statale che trovino legittimazione nei titoli "trasversali" di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

Massima n. 28168

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 70, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente alle parole "fondamentali dello Stato". Appare, infatti, estraneo e contraddittorio con l'art. 117 della Costituzione – ed estraneo al quadro costituzionale per come ricostruito – affermare che gli asili nido rientrino "tra le competenze fondamentali dello Stato"; in riferimento, poi, alle funzioni amministrative, tale disposizione contrasta con l'art. 118 della Costituzione e con il principio di sussidiarietà, da questa disposizione individuato quale normale criterio di allocazione di tali funzioni, che ne impone la ordinaria spettanza agli enti territoriali minori, già, peraltro, attributari di queste in base alla legislazione vigente.

Massima n. 28169

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente alle parole "i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281". Dalla molteplicità di ambiti materiali toccati dalla disciplina degli asili nido discende, infatti, l'impossibilità di negare la competenza legislativa delle singole Regioni, in particolare per la individuazione di criteri per la gestione e l'organizzazione degli asili, seppure nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.

Massima n. 28170

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 70, commi 1, 3, 8 e 4, limitatamente alle parole "nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3", della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Dal momento, infatti, che l'attività dello speciale servizio pubblico costituito dagli asili nido rientra palesemente nella sfera delle funzioni proprie delle Regioni e degli enti locali, è contraria alla disciplina costituzionale vigente – nel cui sistema è previsto che per il funzionamento delle normali funzioni di regioni ed enti locali lo Stato possa erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione, in particolare tramite il fondo perequativo di cui al terzo comma dell'art. 119 della Costituzione – la configurazione di un fondo settoriale di finanziamento gestito dallo Stato, che viola in modo palese l'autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa delle regioni e degli enti locali e mantiene allo Stato alcuni poteri discrezionali nella materia cui si riferisce. Appare, peraltro, evidente l'urgenza dell'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, al fine di concretizzare davvero quanto previsto nel nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, altrimenti contraddicendo il diverso riparto di competenze ivi configurato ed esponendo interi ambiti settoriali a rischi di cattiva funzionalità o addirittura di blocco.

Massima n. 28171

La norma di cui all'art. 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – censurata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui non esclude che la deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro si possa riferire a tributi diversi da quelli statali" – non si riferisce a imposte regionali o locali, ma riguarda le sole imposte statali sui redditi dei genitori e dei datori di lavoro, rispetto alle quali le regioni e gli enti locali possono semplicemente aggiungere aliquote addizionali, senza peraltro alcun potere in tema di determinazione degli oneri deducibili. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, prospettata sulla base di un'erronea lettura (di una norma oggetto di interpretazione autentica, su profili peraltro irrilevanti nel presente giudizio). – Sugli attuali limitati poteri tributari delle regioni, rinvio alle sentenze n. 311, n. 297 e n. 296/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna, e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi relativi all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

dichiara l'illegittimità costituzionale, nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 70, commi 1, 3 e 8, della legge n. 448 del 2001;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 2, limitatamente alle parole "fondamentali dello Stato", della legge n. 448 del 2001;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 4, limitatamente alle parole "nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3", della legge n. 448 del 2001;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 5, limitatamente alle parole "i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" della legge n. 448 del 2001;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma 6, della legge n. 448 del 2001, sollevata dalla Regione Marche, per violazione degli artt. 117, secondo comma lettera e), e quarto comma e 119, primo e secondo comma della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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