Corte costituzionale

Sentenza n. 364/2003

Corte cost., sent. 19 dicembre 2003, n. 364

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
364/2003
Data di deposito
19 dicembre 2003
Data di decisione
10 dicembre 2003
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Valerio Onida
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:364

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lettera c), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000
  • art. 1, comma 1, lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000
  • art. 1, comma 1, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000
  • art. 1, comma 1, lettera e), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000
  • art. 1, comma 1, lettera k), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000
  • art. 1, comma 1, lettera r), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000
  • art. 1, comma 1, lettera s), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000
  • art. 1, comma 1, lettera t), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000
  • art. 1, comma 1, lettera u), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 28132

Nel conflitto di attribuzione proposto dalle Regioni Veneto e Liguria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, lo scrutinio va effettuato alla luce delle disposizioni sulla competenza vigenti nel momento in cui l’atto all’origine del conflitto è stato adottato, non rilevando il successivo mutamento del parametro conseguente all’entrata in vigore del nuovo titolo V della Parte seconda della Costituzione, per effetto della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Massima n. 28133

Estinzione del processo – per intervenuta rinuncia al ricorso seguita dalla relativa accettazione della controparte – in relazione al ricorso promosso dalla Regione Liguria, concernente il d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, impugnato in quanto un regolamento governativo non potrebbe contenere norme miranti a limitare o vincolare la competenza delle Regioni nelle materie ad esse attribuite, là ove, da un lato, conferisce al Comune il potere discrezionale di provvedere direttamente ovvero di chiedere alle amministrazioni di settore gli “atti istruttori” o i “pareri tecnici”; dall’altro, mutando il valore sostanziale degli atti del procedimento, degradandoli ad atti endoprocedimentali.

Massima n. 28134

E’ inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto l’atto impugnato è inidoneo a ledere le competenze delle Regioni. Come è stato chiarito dalla Corte, lo strumento della delegificazione può riguardare – oltre a disposizioni di leggi statali regolanti oggetti a qualsiasi titolo attribuiti alla competenza dello Stato – solo disposizioni di legge statali che, nelle materie regionali, già avessero carattere di norme di dettaglio cedevoli, la cui efficacia si esplicava nell’assenza di legislazione regionale e che l’emanazione dei regolamenti statali di delegificazione, riguardanti eventualmente ambiti materiali di competenza regionale, non ha alcun effetto abrogativo né invalidante sulle leggi regionali in vigore, ma semplicemente sostitutivo, ‘in parte qua’, senza, peraltro, produrre effetti di vincolo per i legislatori regionali. - Sentenza citata n. 376/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinto il processo instaurato con il ricorso della Regione Liguria (r. confl. n. 14 del 2001) indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe (r. confl. n. 13 del 2001).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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