Corte costituzionale
Sentenza n. 364/2003
Corte cost., sent. 19 dicembre 2003, n. 364
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 364/2003
- Data di deposito
- 19 dicembre 2003
- Data di decisione
- 10 dicembre 2003
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:364
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lettera c), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000
- art. 1, comma 1, lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000
- art. 1, comma 1, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000
- art. 1, comma 1, lettera e), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000
- art. 1, comma 1, lettera k), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000
- art. 1, comma 1, lettera r), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000
- art. 1, comma 1, lettera s), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000
- art. 1, comma 1, lettera t), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000
- art. 1, comma 1, lettera u), decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 7 dicembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 28132
Nel conflitto di attribuzione proposto dalle Regioni Veneto e Liguria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, lo scrutinio va effettuato alla luce delle disposizioni sulla competenza vigenti nel momento in cui l’atto all’origine del conflitto è stato adottato, non rilevando il successivo mutamento del parametro conseguente all’entrata in vigore del nuovo titolo V della Parte seconda della Costituzione, per effetto della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Massima n. 28133
Estinzione del processo – per intervenuta rinuncia al ricorso seguita dalla relativa accettazione della controparte – in relazione al ricorso promosso dalla Regione Liguria, concernente il d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, impugnato in quanto un regolamento governativo non potrebbe contenere norme miranti a limitare o vincolare la competenza delle Regioni nelle materie ad esse attribuite, là ove, da un lato, conferisce al Comune il potere discrezionale di provvedere direttamente ovvero di chiedere alle amministrazioni di settore gli “atti istruttori” o i “pareri tecnici”; dall’altro, mutando il valore sostanziale degli atti del procedimento, degradandoli ad atti endoprocedimentali.
Massima n. 28134
E’ inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto l’atto impugnato è inidoneo a ledere le competenze delle Regioni. Come è stato chiarito dalla Corte, lo strumento della delegificazione può riguardare – oltre a disposizioni di leggi statali regolanti oggetti a qualsiasi titolo attribuiti alla competenza dello Stato – solo disposizioni di legge statali che, nelle materie regionali, già avessero carattere di norme di dettaglio cedevoli, la cui efficacia si esplicava nell’assenza di legislazione regionale e che l’emanazione dei regolamenti statali di delegificazione, riguardanti eventualmente ambiti materiali di competenza regionale, non ha alcun effetto abrogativo né invalidante sulle leggi regionali in vigore, ma semplicemente sostitutivo, ‘in parte qua’, senza, peraltro, produrre effetti di vincolo per i legislatori regionali. - Sentenza citata n. 376/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinto il processo instaurato con il ricorso della Regione Liguria (r. confl. n. 14 del 2001) indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe (r. confl. n. 13 del 2001).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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