Corte costituzionale
Sentenza n. 363/2003
Corte cost., sent. 19 dicembre 2003, n. 363
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 363/2003
- Data di deposito
- 19 dicembre 2003
- Data di decisione
- 10 dicembre 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:363
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28130
Riserva di decisione sulle questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Le questioni - introdotte con ricorso che, uno nella forma, è plurimo nel contenuto - si riferiscono, infatti, a norme prive di collegamento tra loro, che esigenze di omogeneità ed univocità inducono a distinguere, procedendo alla decisione separata di ciascuna questione.
Massima n. 28131
Premesso che Italia Lavoro s.p.a. è una società per azioni a capitale interamente pubblico, costituita in base alla legge ed affidataria di compiti legislativamente previsti e per essa obbligatori, che opera direttamente nell’ambito delle politiche di un Ministero come strumento organizzativo per il perseguimento di specifiche finalità, e presenta tutti i caratteri propri dell’ente strumentale, rientra nella disciplina esclusiva dello Stato la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed Italia Lavoro s.p.a., in particolare nella materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, con la possibilità di destinare alle attività in ambito delle politiche attive del lavoro le necessarie risorse finanziarie (Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dell’art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa avvalersi di Italia Lavoro s.p.a. “per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell’assistenza tecnica ai servizi per l’impiego”, disponendo, altresì, “che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia Lavoro s.p.a., con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti”).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate dalle Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi, relativamente all'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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