Corte costituzionale

Sentenza n. 363/2003

Corte cost., sent. 19 dicembre 2003, n. 363

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
363/2003
Data di deposito
19 dicembre 2003
Data di decisione
10 dicembre 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:363

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, legge n. 448 del 28 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28130

Riserva di decisione sulle questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Le questioni - introdotte con ricorso che, uno nella forma, è plurimo nel contenuto - si riferiscono, infatti, a norme prive di collegamento tra loro, che esigenze di omogeneità ed univocità inducono a distinguere, procedendo alla decisione separata di ciascuna questione.

Massima n. 28131

Premesso che Italia Lavoro s.p.a. è una società per azioni a capitale interamente pubblico, costituita in base alla legge ed affidataria di compiti legislativamente previsti e per essa obbligatori, che opera direttamente nell’ambito delle politiche di un Ministero come strumento organizzativo per il perseguimento di specifiche finalità, e presenta tutti i caratteri propri dell’ente strumentale, rientra nella disciplina esclusiva dello Stato la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed Italia Lavoro s.p.a., in particolare nella materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, con la possibilità di destinare alle attività in ambito delle politiche attive del lavoro le necessarie risorse finanziarie (Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dell’art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa avvalersi di Italia Lavoro s.p.a. “per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell’assistenza tecnica ai servizi per l’impiego”, disponendo, altresì, “che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia Lavoro s.p.a., con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti”).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate dalle Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi, relativamente all'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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