Corte costituzionale

Sentenza n. 338/2003

Corte cost., sent. 14 novembre 2003, n. 338

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
338/2003
Data di deposito
14 novembre 2003
Data di decisione
10 novembre 2003
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:338

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione Piemonte n. 14 del 3 giugno 2002
  • art. 6, legge della Regione Piemonte n. 14 del 3 giugno 2002
  • art. 4, legge della Regione Piemonte n. 14 del 3 giugno 2002
  • art. 3, comma 2, legge della Regione Toscana n. 39 del 28 ottobre 2002
  • art. 3, comma 3, legge della Regione Toscana n. 39 del 28 ottobre 2002
  • art. 3, comma 4, legge della Regione Toscana n. 39 del 28 ottobre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28027

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa, per costante giurisprudenza, la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione (in base a tali principi, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti degli artt. 4, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 e dell’art. 3, commi 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2002, n. 39, la Corte ha ritenuto inammissibile l’intervento in giudizio del Comitato dei cittadini per i diritti dell’uomo (C.C.D.U.) di Milano). - V. sentenze citate: n. 49/2003; n. 303/2003; n. 307/2003 e n. 315/2003.

Massima n. 28028

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in via principale sollevate nei confronti degli artt. 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (e più in generale, nei confronti dell’intera legge) per inidoneità della delibera di impugnazione, adottata dal Consiglio dei ministri, che circoscrive l’impugnazione al solo art. 4 della stessa legge, al quale soltanto sono riferite anche le valutazioni di illegittimità formulate nella relazione del Ministro per gli affari regionali allegata al verbale del Consiglio dei ministri medesimo.

Massima n. 28029

E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, e con gli artt. 2, 32 e 33, primo comma, della Costituzione (con assorbimento di ogni altro profilo di illegittimità sollevato), l’art. 4 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14, che pone divieti di utilizzo delle pratiche e degli interventi all’impiego della terapia elettroconvulsivante (TEC), della pratica della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia fino a che non siano intervenute determinazioni assunte a livello nazionale, che garantiscano condizioni di fondamentale eguaglianza su tutto il territorio nazionale, onde evitare che si introduca una disciplina differenziata, sul punto, per una singola Regione. - V. sentenza citata n. 282/2002.

Massima n. 28030

E’ costituzionalmente illegittimo in via consequenziale – ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – l’art. 5 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14, che dispone la “eliminazione” di ogni “riferimento che possa contemplare una responsabilità professionale del medico che decida di non ricorrere” alla TEC e agli interventi vietati dall’art. 4. Tale disposizione ha, infatti, portata e 'ratio' corrispondenti a quelle della norma di cui è stata contestualmente dichiarata la illegittimità costituzionale (vedi massima 3).

Massima n. 28031

E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, terzo comma e con gli artt. 2, 32 e 33, primo comma, della Costituzione (con assorbimento di ogni altro profilo di illegittimità sollevato), l’art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2002, n. 39, che pone divieti degli interventi di psicochirurgia (comma 3) e di utilizzo della TEC su determinate categorie di pazienti (comma 2), nonché rinvia a “linee guida” sia per le procedure di consenso e di “autorizzazione” sia “sull’utilizzo della TEC” da adottarsi dalla Giunta regionale su “conforme indicazione della Comunità scientifica toscana” (comma 4). E’ necessario, infatti, che intervengano determinazioni assunte a livello nazionale, che garantiscano condizioni di fondamentale eguaglianza su tutto il territorio nazionale, onde evitare che venga introdotta una disciplina differenziata, sul punto, per una singola Regione, non potendosi, peraltro, ammettere un vincolo, per una sola Regione, a rispettare, come nella specie, indicazioni provenienti da un solo settore, territorialmente circoscritto, della comunità scientifica. - V. sentenza citata n. 282/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara inammissibile l'intervento del Comitato dei cittadini per i diritti dell'uomo (C.C.D.U.) di Milano nel giudizio promosso con il ricorso iscritto al n. 47 del registro ricorsi del 2002;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia);

c) dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della predetta legge della Regione Piemonte n. 14 del 2002;

d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della predetta legge della Regione Piemonte n. 14 del 2002, diverse da quelle di cui ai capi b) e c), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 32, 33, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 47 del registro ricorsi del 2002;

e) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2002, n. 39 (Regole del sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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