Corte costituzionale

Sentenza n. 333/2003

Corte cost., sent. 7 novembre 2003, n. 333

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
333/2003
Data di deposito
7 novembre 2003
Data di decisione
27 ottobre 2003
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:333

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica n. 9 del 19 dicembre 2000
  • art. 7, comma 3, decreto legislativo n. 284 del 30 luglio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 28016

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione, dell’art. 9, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, stante la sua natura di disposizione di rango non legislativo.

Massima n. 28017

E’ inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, sollevata in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione. Infatti, il rimettente non deve fare alcuna applicazione della norma impugnata, posto che il rapporto dedotto nel giudizio ‘a quo’ è sorto e si è totalmente esaurito sotto la vigenza dell’art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, applicabile ‘ratione temporis’, ma tale norma non risulta sia stata sottoposta, dall’ordinanza di rimessione, allo scrutinio di legittimità costituzionale. - Sentenza citata n. 47/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 (Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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