Corte costituzionale

Sentenza n. 332/2003

Corte cost., sent. 7 novembre 2003, n. 332

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
332/2003
Data di deposito
7 novembre 2003
Data di decisione
27 ottobre 2003
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:332

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28014

Nella ipotesi in cui l’ordinanza di rimessione, essendo astrattamente suscettibile di una duplice lettura, dia luogo ad incertezza circa l’individuazione dei termini della questione di legittimità costituzionale, occorre avere riguardo al dispositivo dell’ordinanza stessa, in cui il rimettente enuncia conclusivamente i termini della questione.

Massima n. 28015

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell’art. 30-bis del codice di procedura civile, introdotto dall’art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui non prevede che la regola di competenza da esso dettata si applichi soltanto alle cause nelle quali sia parte un magistrato in conseguenza di procedimenti in cui questi assuma la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. La possibilità di restringere l’ambito di applicabilità della regola in esame, limitandola alle sole cause civili conseguenti a procedimenti in cui un magistrato, in servizio nel distretto, abbia assunto effettivamente una delle qualità indicate comporterebbe una pronuncia additiva della Corte, in quanto tale non ammissibile. - V. sentenze citate nn. 444/2002 e 51/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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