Corte costituzionale

Sentenza n. 312/2003

Corte cost., sent. 15 ottobre 2003, n. 312

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
312/2003
Data di deposito
15 ottobre 2003
Data di decisione
2 ottobre 2003
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:312

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, legge provincia Bolzano n. 6 del 18 marzo 2002
  • art. 8, comma 3, legge provincia Bolzano n. 6 del 18 marzo 2002
  • art. 2, comma 1, legge provincia Bolzano n. 11 del 26 luglio 2002
  • art. 2, comma 2, legge provincia Bolzano n. 11 del 26 luglio 2002
  • art. 27, legge provincia Bolzano n. 11 del 26 luglio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 27974

La norma di cui all’art. 2, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 – denunciata in quanto attribuisce alla giunta provinciale il potere di nomina, oltre che del presidente, anche del vicepresidente, del Comitato provinciale per le telecomunicazioni, “che devono appartenere a gruppi linguistici diversi”, sotto il profilo che “la garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nelle procedure di elezione e, attraverso di esse, anche la garanzia delle minoranze linguistiche rientrerebbero nell’ambito della legislazione esclusiva dello Stato, competente, tra l’altro a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” nonché in quanto, in una materia di competenza concorrente, derogherebbe ad un indirizzo generale previsto dall’art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 – si conforma correttamente allo statuto speciale che vincola la legislazione provinciale a garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche locali, in particolare nell’ambito della composizione degli organi elettivi, risultando proprio diretta a realizzare, insieme con la prevista rappresentanza, un delicato equilibrio non solo tra maggioranza ed opposizione ma anche tra i tre gruppi linguistici ai fini di una effettiva tutela delle minoranze. Non é, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – anche a voler prescindere dall’incongruenza del parametro evocato – nonché in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Massima n. 27975

Cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6, denunciata, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 21, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi “pubblici”. La norma denunciata é stata, infatti, sostituita dall’art. 2, comma 1, della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11, realizzandosi così, secondo la giurisprudenza della Corte, i presupposti, sostanzialmente riconosciuti anche dal ricorrente, per dichiarare cessata la materia del contendere.

Massima n. 27976

Alla luce di un complesso di norme attributive di potestà legislative alla Provincia autonoma di Bolzano nella materia del servizio radiotelevisivo – ed in particolare dell’art. 8, n. 4, dello statuto della regione Trentino Alto-Adige; degli articoli 7 e 10 del decreto del presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691; dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 –, é privo di fondamento il motivo di ricorso contro la norma di cui all’art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11, denunciata nella parte in cui prevede la facoltà della Provincia di stipulare convenzioni con enti televisivi sotto il profilo di una pretesa “estraneità”, rispetto alla competenza legislativa provinciale, di detta materia. Non é, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

Massima n. 27977

La norma di cui all’art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 – denunciata in quanto consentirebbe alla Provincia di stipulare convenzioni solo con enti radiotelevisivi stranieri, con alterazione delle condizioni della concorrenza, a causa della mancata indicazione di qualsiasi criterio o regola attinenti alla procedura della contrattazione, nonché con violazione del principio del pluralismo, a causa della mancanza di garanzia in ordine alla predisposizione dei programmi oggetto delle predette convenzioni – amplia, rispetto all’originaria formulazione dell’art. 8, comma 3, della legge provinciale n. 6 del 2002 – sostituita proprio dalla norma denunciata –, la sfera dei contraenti anche a tutti gli organismi di settore aventi natura privatistica, tra cui i concessionari italiani; né a diverse conclusioni può indurre il riferimento testuale, in questo ambito, agli “organismi radiotelevisivi esteri”, giacché tale esplicita inclusione dimostra che la formulazione della norma certamente non esclude gli organismi italiani. Né, d’altra parte, il lamentato silenzio della disposizione preclude in alcun modo l’applicazione ai procedimenti di stipulazione delle convenzioni delle comuni regole che disciplinano i contratti ad evidenza pubblica, a tutela appunto della concorrenza; così come la previsione, con norma di carattere generale, della presentazione, da parte del comitato provinciale per le comunicazioni, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di un progetto programmatico delle sue attività rende evidente che detto comitato non possa non esprimere parere alla Provincia sulle produzioni oggetto delle convenzioni in questione, anche sotto il profilo della garanzia del pluralismo e dei diritti connessi. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 21 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Massima n. 27978

La norma di cui all’art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 – denunciata in quanto, attribuendo alla Provincia la facoltà di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inciderebbe in una materia che attiene “alla struttura democratica dello Stato”, investendo i diritti civili e sociali il cui livello di tutela rientra nella competenza esclusiva dello Stato – riguarda una materia che, per statuto, non è affatto estranea alla competenza della Provincia di Bolzano, ma rientra nel suo ambito di potestà legislativa esclusiva. D’altra parte, secondo un consolidato orientamento della Corte, l’informazione esprime “non tanto una materia, quanto una ‘condizione preliminare’” per l’attuazione dei principi dello Stato democratico, nel cui ambito nessun soggetto o organo rappresentativo investito di competenze di natura politica può, nel rispetto delle proprie attribuzioni, risultare estraneo all’impiego dei mezzi di comunicazione di massa. – Sull’invocabilità del parametro di cui all’21 della Costituzione nei giudizi in via principale, citata la sentenza n. 274/2003. – In tema di informazione e comunicazione come “condizione preliminare” per l’attuazione dei principi dello stato democratico, ricordata la sentenza n. 29/1996.

Massima n. 27979

La norma di cui all’art. 2, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 – denunciata nella parte in cui, inserendo l’art. 7-bis della legge provinciale n. 6 del 2002, il quale contiene la disciplina del piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, avrebbe regolato una materia “preclusa alla legislazione provinciale sia dall’art. 117, secondo comma, della Costituzione che dalle norme dello Statuto” ed assegnata, dall’art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – va correttamente interpretata nel contesto normativo in cui è stata posta, a cominciare dall’art. 7 della citata legge provinciale n. 6 del 2002, e nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti in materia da una serie di leggi statali, al cui rispetto la Provincia di Bolzano è tenuta per le attività che possono essere sviluppate nel settore delle comunicazioni. In questo senso, essa risulta ispirata dalla stessa logica concertativa, oltre che di rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, espressa dal citato articolo 7 della legge n. 6 del 2002 e presuppone, pur nel silenzio della norma medesima, la necessità di una previa intesa tra Giunta provinciale e Ministro delle comunicazioni, proprio perché si tratta del contemperamento degli stessi interessi per i quali tale intesa è espressamente prevista nell’art. 7 citato. Non é, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, della Costituzione, nonché agli articoli 8 e 9 dello Statuto della Regione Trentino Alto-Adige. – A proposito della riserva alle regioni ed alle province autonome del compito di “indicare i siti”, sentiti i comuni competenti, dove trasferire gli impianti di radiodiffusione che eccedano i valori compatibili con la salute umana, citate le sentenze n. 307 e n. 308/2003. – Relativamente ad analoga fattispecie, citata la sentenza n. 21/1991.

Massima n. 27980

La norma di cui all’art. 27 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 – denunciata nella parte in cui, aggiungendo un secondo comma all’art. 23-'quinquies' della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, esonera chi presta “servizi pubblici essenziali” e le “organizzazioni di soccorso” da molteplici adempimenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, incidendo su una materia riconducibile alla tutela dell’ambiente e quindi sottratta alla legislazione provinciale, e sulla quale, tra l’altro, sono intervenute direttive comunitarie e il decreto legislativo n. 22 del 1997 – va interpretata nel senso che essa riguarda essenzialmente operazioni connesse ad esigenze, in senso lato, di protezione civile, comunque diverse da quelle proprie del regime di gestione dei rifiuti, non apparendo né irragionevoli né ingiustificabili le deroghe previste e che certo non riguardano norme di riforma economico-sociale. In questo senso, la disposizione impugnata non interferisce con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, investendo, quest’ultima, ed intrecciandosi “inestricabilmente con altri interessi e competenze”, i quali, nella specie, ben rientrano nell’ambito di competenza legislativa della provincia autonoma di Bolzano. Non é, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, nonché all’art. 4 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige. – In tema di rapporto della materia dell’ambiente con “altri interessi e competenze”, citata la sentenza n. 407/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 (Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della medesima legge della Provincia di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 (Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), sollevata in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, comma secondo, lettera m), e comma terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 (Disposizioni in materia di tributi e disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004) sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 117, comma secondo, della Costituzione, agli artt. 4, 8 e 9 del d. P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, nonché alle relative norme di attuazione contenute negli artt. 7, 8 e 10 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 27 della medesima legge della Provincia di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 sollevate, in riferimento agli artt. 21 e 117, comma primo e comma secondo, della Costituzione, agli artt. 4, 8 e 9 del d. P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante lo statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, nonché alle relative norme di attuazione contenute negli artt. 7, 8 e 10 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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