Corte costituzionale
Sentenza n. 311/2003
Corte cost., sent. 15 ottobre 2003, n. 311
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 311/2003
- Data di deposito
- 15 ottobre 2003
- Data di decisione
- 2 ottobre 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:311
Norme oggetto del giudizio
- [recte: n. 15], legge della Regione Campania n. 16 del 26 luglio 2002
- art. 24, comma 2, legge della Regione Campania n. 15 del 26 luglio 2002
- art. 49, comma 1, lettera f), legge della Regione Campania n. 15 del 26 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 27971
L’indicazione della legge recante le norme impugnate come legge della Regione Campania “n. 16/2002” appare un mero errore materiale, risultando inequivoco che la legge impugnata è la n. 15 del 2002, come precisato dalla stessa parte ricorrente, senza che tale errore abbia influito sulla corretta identificazione della legge e sul diritto di difesa della resistente.
Massima n. 27972
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 24, comma 2, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15. Detta norma, infatti, che modifica la decorrenza dei termini fissati dalla legislazione statale per il recupero delle tasse automobilistiche, incidendo su un profilo che attiene alla certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria, viola una competenza esclusiva dello Stato, nel cui ambito, allo stato della vigente legislazione, rientra la disciplina delle tasse automobilistiche: la tassa automobilistica non può oggi definirsi come “tributo proprio della regione”, ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che essa è stata “attribuita” alle regioni, ma non “istituita” dalle regioni. – Sulla fondatezza di analoga questione relativa a norme sostanzialmente identiche della Regione Piemonte e della Regione Veneto, citate le sentenze n. 296 e 297 del 2003.
Massima n. 27973
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 49, comma 1, lettera f), della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 nella parte in cui proroga al “28 febbraio” l’originario termine del “31 gennaio” per l’esercizio della caccia di diverse specie. Prorogare la stagione venatoria oltre i termini di cui all’art. 18 della legge n. 157 del 1992, previsti allo scopo di assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, equivale, infatti, ad incidere sul nucleo minimo – comprensivo anche delle modalità di caccia – di salvaguardia della fauna selvatica, in violazione di uno standard di tutela uniforme valido per l’intero territorio nazionale e pertanto riservato alla competenza esclusiva dello Stato, per come attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in riferimento all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera f), della medesima legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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