Corte costituzionale
Sentenza n. 310/2003
Corte cost., sent. 7 ottobre 2003, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 310/2003
- Data di deposito
- 7 ottobre 2003
- Data di decisione
- 1° ottobre 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:310
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 122 del 20 giugno 2002
- legge n. 185 del 1° agosto 2002
- art. 1, decreto-legge n. 450 del 27 dicembre 2001
- legge n. 14 del 27 febbraio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 27969
Ai fini del richiesto trasferimento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 14, è ininfluente il sopravvenire della normativa di cui all’art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 185: detta sopravvenuta normativa si è, infatti, limitata a dilazionare solo il termine di cessazione della sospensione delle procedure di esecuzione forzata di rilascio di immobili ad uso abitativo, prorogata dalla norma denunciata. Del resto, la contestazione della legittimità costituzionale di quest’ultima attiene al momento in cui il giudice 'a quo' doveva provvedere sulla sospensione della esecuzione avendo riguardo alla normativa allora vigente, la cui eventuale illegittimità costituzionale avrebbe travolto le successive mere proroghe della scadenza della sospensione.
Massima n. 27970
La norma di cui all’ art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 14, che ha prorogato la sospensione delle procedure di esecuzione forzata di rilascio di immobili ad uso abitativo nei confronti di inquilini appartenenti a determinate categorie ritenute suscettibili di particolari protezioni, può trovare una giustificazione nella fase transitoria del passaggio dal precedente regime vincolistico al nuovo sistema delle locazioni e nelle iniziali esigenze di approntamento delle misure atte ad incrementare la disponibilità di edilizia abitativa per i meno abbienti in situazione di particolare difficoltà. La sospensione della esecuzione per rilascio di immobili ad uso abitativo costituisce, infatti, un intervento eccezionale che può incidere solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato – e non indefinitamente ed oltre un ragionevole limite di tollerabilità – sul diritto alla riconsegna di immobile sulla base di un provvedimento giurisdizionale legittimamente ottenuto, non potendo il legislatore limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, a trasferire l’onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450 (Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n.14, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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