Corte costituzionale

Sentenza n. 297/2003

Corte cost., sent. 26 settembre 2003, n. 297

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
297/2003
Data di deposito
26 settembre 2003
Data di decisione
22 settembre 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:297

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 5 febbraio 1953
  • art. 23, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
  • art. 24, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
  • art. 17, comma 10, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 17, comma 16, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Veneto n. 18 del 9 agosto 2002
  • art. 17, legge n. 752 del 16 dicembre 1985
  • art. 5, comma 3, legge della Regione Veneto n. 18 del 9 agosto 2002
  • art. 12, comma 1, legge della Regione Veneto n. 30 del 28 giugno 1988
  • art. 51, legge della Regione Veneto n. 5 del 9 febbraio 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27903

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 18, che dispone il rinvio al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002, previsto per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute per l'anno 1999. Infatti la cosiddetta tassa automobilistica rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, sicché il legislatore regionale - al quale il legislatore statale ha solo attribuito il gettito della tassa, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell'importo - non può legittimamente disporre in ordine ad un aspetto sostanziale della imposta quale è quello della disciplina dei termini per l'accertamento del tributo.

Massima n. 27904

La norma con cui la Regione ha dichiarato estinti i crediti ancora dovuti alla entrata in vigore della legge, in relazione alla soppressa tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi (tributo proprio della regione ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost.), è finalizzata a risolvere definitivamente un contenzioso, in atto o potenziale, rivelatosi economicamente dannoso e dagli esiti prevedibilmente sfavorevoli all'ente impositore; in base a tale 'ratio', pertanto, essa non lede il principio di ragionevolezza, il principio di eguaglianza - non potendo considerarsi omogenee le situazioni dei contribuenti che abbiano spontaneamente riconosciuto l'esistenza dell'obbligo tributario rispetto a quello di coloro che invece lo abbiano contestato - né un presunto principio della irrinunciabilità al credito tributario. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 18, sollevata in relazione all'art. 3 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 18 (Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della stessa legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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