Corte costituzionale

Sentenza n. 27/2003

Corte cost., sent. 4 febbraio 2003, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
27/2003
Data di deposito
4 febbraio 2003
Data di decisione
16 gennaio 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:27

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione Lombardia n. 21 del 3 aprile 2000
  • art. 4, legge della Regione Lombardia n. 21 del 3 aprile 2000
  • art. 5, legge della Regione Lombardia n. 21 del 3 aprile 2000
  • art. 6, legge della Regione Lombardia n. 21 del 3 aprile 2000
  • art. 7, legge della Regione Lombardia n. 21 del 3 aprile 2000
  • art. 8, legge della Regione Lombardia n. 21 del 3 aprile 2000

Parametri

Massime

Massima n. 27530

Non sussiste la eccepita carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, poiché i richiami ai presupposti di fatto ed all'oggetto della controversia, benché sintetici, sono tuttavia sufficienti a dimostrare l'influenza diretta che il giudizio di costituzionalità ha nel giudizio 'a quo'; parimenti non ha fondamento l'eccezione di carenza di motivazione circa la non manifesta infondatezza, poiché le disposizioni della legge regionale non sono censurate 'in toto' ma solo nella parte concernente gli obblighi di chiusura degli esercizi farmaceutici.

Massima n. 27531

Non ha pregio l'eccezione di manifesta infondatezza per essere la questione già stata decisa. Infatti non vi è piena coincidenza fra la questione già decisa e la nuova, la quale verte anche su aspetti sui quali la Corte deve pronunciarsi per la prima volta. - V. citata sentenza n. 446/1988.

Massima n. 27532

La normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia, inserita in un quadro normativo più complesso che include anche la misura del contingentamento delle farmacie, tende ad assicurare il diritto alla salute, il diritto degli esercenti le farmacie (condizionatamente al limite dell'utilità sociale) e l'efficienza del servizio pubblico farmaceutico, secondo scelte discrezionali del legislatore, prive di profili di irragionevolezza. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 21, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 32 e 97 della Costituzione, al fine di liberalizzare la disciplina degli orari e dei turni delle farmacie nella Regione Lombardia. - In tema v. citata sentenza n. 446/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e delega alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano), sollevata, in relazione agli artt. 3, 41, 32 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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