Corte costituzionale
Sentenza n. 262/2003
Corte cost., sent. 22 luglio 2003, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 262/2003
- Data di deposito
- 22 luglio 2003
- Data di decisione
- 3 luglio 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:262
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, nel testo modificato, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 2, legge n. 44 del 28 marzo 2002
Parametri
Massime
Massima n. 27836
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44, nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare. Le norme denunciate violano, infatti i parametri costituzionali sull'imparzialità della giurisdizione, poiché, prevedendo un numero di componenti insufficiente a sostituire un numero più elevato di componenti incompatibili, non impediscono, nelle ipotesi di annullamento con rinvio di una decisione della Sezione disciplinare da parte delle Sezioni unite della Cassazione, che lo stesso collegio giudicante si pronunci due volte sulla medesima 'res iudicanda'. A questo riguardo, in relazione al necessario bilanciamento, tra il bene della imparzialità-terzietà della giurisdizione e quello della indefettibilità della funzione disciplinare, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma va limitata alla parte in cui non prevede l'elezione, in aggiunta ai membri supplenti della Sezione disciplinare già previsti, di ulteriori componenti, in modo da consentire la costituzione, per numero e categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione. - Sull’esercizio delle attribuzioni disciplinari del Consiglio superiore della magistratura, in una composizione più ristretta, v. sentenze, richiamate, n. 12/1971, n. 52/1998, n. 270/2002. - Sul carattere giurisdizionale attribuito al procedimento davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, v. sentenze, richiamate, n. 497/2000 e n. 270/2002. - Sulla non coincidenza delle caratteristiche del procedimento disciplinare rispetto a quelle del processo penale v. sentenza, citata, n. 119/1995. - Sul fondamento della atipicità del procedimento disciplinare v. sentenza, citata, n. 145/1976. - Sull’esigenza di garantire il principio di imparzialità – terzietà della giurisdizione, anche attraverso soluzioni legislative differenziate, v. sentenze, richiamate, n. 305/2002, n. 78/2002. - Sul principio della imparzialità del giudice, che impedisce a quest’ultimo di pronunziarsi due volte sulla medesima 'res iudicanda', v., citata, sentenza n. 335/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla L. 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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