Corte costituzionale
Sentenza n. 221/2003
Corte cost., sent. 24 giugno 2003, n. 221
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 221/2003
- Data di deposito
- 24 giugno 2003
- Data di decisione
- 4 giugno 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:221
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 152 del 30 marzo 2001
- art. 3, legge n. 152 del 30 marzo 2001
- art. 14, legge n. 152 del 30 marzo 2001
- art. 15, legge n. 152 del 30 marzo 2001
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 38, statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 27820
Nel giudizio in via principale, la censura sull'intero testo della legge va letta nel complessivo contesto del ricorso, poiché si limita a esporre in sintesi una doglianza che viene poi rivolta contro disposizioni determinate: è perciò a queste che deve farsi riferimento per individuare l'oggetto della questione di costituzionalità. - In termini, citata la sentenza n. 317/2001.
Massima n. 27821
Le norme di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 – e segnatamente quelle di cui agli articoli 2, 3, 14 e 15 – recano una nuova disciplina degli enti di patronato e di assistenza sociale a livello nazionale senza incidere sugli analoghi istituti operanti a livello regionale, che esse, anche in quanto non adottate nella forma e con le procedure prescritte, non si sono proposte di disciplinare organicamente. Rispetto a questi ultimi, con particolare riferimento alla Valle d'Aosta, continuano, così, ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto attuativo dello Statuto, le quali, peraltro, non possono ritenersi nemmeno implicitamente abrogate, non essendo la legislazione statale ordinaria idonea ad abrogare le norme attuative di statuti speciali. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 97 e 116 della Costituzione, nonché agli articoli 3, 4 e 38 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 14 e 15 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 3, 97 e 116 della Costituzione, nonché agli artt. 3, 4 e 38 dello statuto regionale, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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