Corte costituzionale
Sentenza n. 212/2003
Corte cost., sent. 18 giugno 2003, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 212/2003
- Data di deposito
- 18 giugno 2003
- Data di decisione
- 4 giugno 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:212
Norme oggetto del giudizio
- art. 239, decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 30 maggio 2002
- art. 235, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 236, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 237, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 238, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 299, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 7, come modificato, legge n. 50 del 8 marzo 1999
- art. 1, legge n. 340 del 24 novembre 2000
Massime
Massima n. 27815
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 239 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. La norma impugnata è, infatti, sottratta al sindacato di legittimità costituzionale in quanto di rango non legislativo, bensì regolamentare, derivando non già dal decreto legislativo n. 113 del 2002, ma dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114.
Massima n. 27816
Inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli articoli 235 e 236 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113. Il rimettente – investito, quale giudice dell'esecuzione, di un'istanza di conversione di pena pecuniaria – non è, infatti, chiamato a fare applicazione di queste disposizioni, trattandosi di norme attinenti alla disciplina della riscossione.
Massima n. 27817
Rigetto dell'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, per non dovere il giudice farne applicazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 237 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113: è proprio tale norma, infatti, ad attribuire al rimettente, quale giudice dell'esecuzione, la competenza nel giudizio 'a quo'.
Massima n. 27818
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 237, 238 e 299 – quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 del codice di procedura penale – del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, emanato sul fondamento della delega contenuta nell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'esistenza, infatti, della delega, specie nelle materie coperte da riserva assoluta di legge – quale è, ex art. 25 della Costituzione, quella riguardante la competenza del giudice – non può essere desunta dalla mera "connessione" con l'oggetto della delega stessa. Indipendentemente, pertanto, dall'ampiezza dei contorni che vogliano attribuirsi alla materia delle spese di giustizia – che costituiva l'oggetto sostanziale della delega, nel quale si è ritenuto potesse rientrare, sulla base di una valutazione di sostanziale "comunanza", anche la materia del procedimento giurisdizionale di conversione delle spese pecuniarie e della relativa competenza – il legislatore delegato era sicuramente privo del potere di dettare una disciplina che comportasse – come quella impugnata – una radicale modifica delle regole di competenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 237, 238 e 299 - quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 cod. proc. pen. - del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 235 e 236 del medesimo decreto legislativo, e dell'art. 239 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevate, in riferimento agli artt. 76, 97, comma primo, e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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