Corte costituzionale
Sentenza n. 185/2003
Corte cost., sent. 4 giugno 2003, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 185/2003
- Data di deposito
- 4 giugno 2003
- Data di decisione
- 23 maggio 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:185
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, comma 1, decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 27753
In relazione alla questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 52 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, risulta evidente dalle motivazioni espresse nell'ordinanza del giudice rimettente che le censure siano in realtà indirizzate verso il comma 1 dello stesso articolo, nella parte in cui non consente l'emanazione di provvedimenti di rilascio, non anche verso il comma 2 del medesimo articolo, relativo ad una fattispecie - gli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario - estranea al giudizio 'a quo' o comunque in esso non dedotta, né richiamata.
Massima n. 27754
È costituzionalmente illegittimo l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nella parte in cui prevede che non sono soggetti a provvedimenti di rilascio, previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani, gli studi d'artista di riconosciuto valore storico e artistico ivi contemplati. Una volta, infatti, che - in vista della tutela del valore culturale dei beni in questione - si mantengano ferme pari ed altrettanto efficaci misure di difesa e garanzia quali sono in ispecie i vincoli di inamovibilità e immutabilità di destinazione del bene, appare manifesta l'incongruenza della disciplina in esame, in quanto eccedente la finalità di tutela perseguita, comportante inoltre la lesione del diritto di proprietà del locatore, a causa dell'illimitata continuazione del rapporto locativo data l'assoluta indeterminatezza del periodo di tempo nel quale risultano interdetti i provvedimenti di rilascio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), nella parte in cui prevede che non sono soggetti a provvedimenti di rilascio gli studi d'artista ivi contemplati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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