Corte costituzionale

Sentenza n. 185/2003

Corte cost., sent. 4 giugno 2003, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
185/2003
Data di deposito
4 giugno 2003
Data di decisione
23 maggio 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:185

Norme oggetto del giudizio

  • art. 52, comma 1, decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27753

In relazione alla questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 52 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, risulta evidente dalle motivazioni espresse nell'ordinanza del giudice rimettente che le censure siano in realtà indirizzate verso il comma 1 dello stesso articolo, nella parte in cui non consente l'emanazione di provvedimenti di rilascio, non anche verso il comma 2 del medesimo articolo, relativo ad una fattispecie - gli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario - estranea al giudizio 'a quo' o comunque in esso non dedotta, né richiamata.

Massima n. 27754

È costituzionalmente illegittimo l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nella parte in cui prevede che non sono soggetti a provvedimenti di rilascio, previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani, gli studi d'artista di riconosciuto valore storico e artistico ivi contemplati. Una volta, infatti, che - in vista della tutela del valore culturale dei beni in questione - si mantengano ferme pari ed altrettanto efficaci misure di difesa e garanzia quali sono in ispecie i vincoli di inamovibilità e immutabilità di destinazione del bene, appare manifesta l'incongruenza della disciplina in esame, in quanto eccedente la finalità di tutela perseguita, comportante inoltre la lesione del diritto di proprietà del locatore, a causa dell'illimitata continuazione del rapporto locativo data l'assoluta indeterminatezza del periodo di tempo nel quale risultano interdetti i provvedimenti di rilascio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), nella parte in cui prevede che non sono soggetti a provvedimenti di rilascio gli studi d'artista ivi contemplati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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