Corte costituzionale
Sentenza n. 150/2003
Corte cost., sent. 9 maggio 2003, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 150/2003
- Data di deposito
- 9 maggio 2003
- Data di decisione
- 5 maggio 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:150
Norme oggetto del giudizio
- provvedimento dell'agenzia per il demanio n. 3883 del 4 settembre 2001
- provvedimento dell'agenzia per il demanio n. 3887 del 4 settembre 2001
- provvedimento dell'agenzia per il demanio n. 3878 del 14 settembre 2001
- provvedimento dell'agenzia per il demanio n. 6037 del 5 novembre 2001
- provvedimento dell'agenzia per il demanio n. 2010 del 19 marzo 2002
- provvedimento dell'agenzia per il demanio n. 2078 del 21 marzo 2002
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 59, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 105, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
Massime
Massima n. 27693
E' inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Molise, in relazione a provvedimenti emessi dall'Agenzia per il demanio, contenenti in particolare intimazioni a privati, possessori di aree asseritamente demaniali, di pagamento di indennità per abusiva occupazione e di rilascio degli immobili sulle stesse costruiti, con ciò rivendicando la Regione ricorrente tutti i provvedimenti inerenti l'amministrazione del demanio marittimo. La riscostruzione proposta dalla Regione Molise in base alle norme porta, infatti, ad escludere che il conflitto proposto si inquadri nella categoria dei conflitti contemplati dall'art. 134 Cost. e portati al giudizio della Corte: mentre l'assetto normativo - correttamente ricostruito - rivela, al contrario, che il reale oggetto della controversia che si è voluto promuovere davanti alla Corte è costituito dalla rivendica della titolarità del demanio marittimo, cui ineriscono le funzioni contestate; come conferma la richiesta di dichiarare superato lo stesso concetto di demanio statale attraverso una pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 822, primo comma, del codice civile. - Per la inammissibilità della rivendica della titolarità del bene, sentenza, citata, n. 343/1995. - Per la inammissibilità dell'utilizzazione di un conflitto di attribuzione per contestare la legittimità della disposizione legislativa "a monte" del provvedimento contro cui si ricorre, è richiamata la sentenza n. 334/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto nei confronti dello Stato dalla Regione Molise con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze