Corte costituzionale
Sentenza n. 149/2003
Corte cost., sent. 9 maggio 2003, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 149/2003
- Data di deposito
- 9 maggio 2003
- Data di decisione
- 5 maggio 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 27724
Risulta priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato per avere il rimettente omesso qualsiasi valutazione circa la rilevanza della questione. Poiché il caso di specie concerne un giudizio di appello nel quale la difesa dell'imputato ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, il proscioglimento del minore ex art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988, la questione è comunque rilevante, in quanto da una eventuale pronuncia di accoglimento discende la possibilità per la Corte di appello di entrare nel merito del gravame.
Massima n. 27725
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo. Infatti il principio secondo cui deve comunque essere adottato, a tutela dell'imputato minorenne, la formula di proscioglimento più favorevole, rende irragionevole limitare l'istituto in questione - originariamente introdotto con l'obiettivo di una rapida fuoruscita del minorenne dal circuito processuale - alle fasi iniziali del procedimento e non consentirne l'operatività anche nel dibattimento, qualora gli elementi di fatto e le circostanze idonei a dimostrare la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento emergano solo in quella fase, ovvero l'imputato non abbia potuto essere prosciolto per irrilevanza del fatto nell'udienza preliminare. - L'art. 27 del d.P.R. 448/1988, nella sua formulazione originaria, venne dichiarato illegittimo per eccesso di delega con la citata sentenza n. 250/1991. - La sentenza n. 195/2002, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 448/1988, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. - V. anche citate sentenze n. 433/1997 e n. 77/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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