Corte costituzionale
Sentenza n. 125/2003
Corte cost., sent. 16 aprile 2003, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/2003
- Data di deposito
- 16 aprile 2003
- Data di decisione
- 27 marzo 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997
- art. 2, decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997
- art. 10, decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997
- art. 1, comma 1, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 1, comma 2, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 3, comma 1, lettera g), legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 4, comma 4, lettera c), legge n. 59 del 15 marzo 1997
Parametri
- art. 1, comma 2, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 4, comma 4, lettera c), legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 70, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, in relazione, Costituzione
- art. 1, comma 3, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 3, comma 1, lettera g), legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 77, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 27695
Le norme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, le quali conferiscono a regioni ed enti locali funzioni e compiti relativi al collocamento ed alle politiche attive del lavoro, rientrano nell’oggetto della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, quale risulta delimitato sia “in positivo”, sia in “negativo”. Questa, infatti, da un lato, espressamente prevede (art. 4, comma 4, lettera c) la ridefinizione, il riordino e la razionalizzazione in materia, tra l’altro, di “sostegno all’occupazione”, riferendosi a tutte le discipline che concernono le politiche attive del lavoro, tra le quali non può non essere compresa anche quella relativa alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro; dall’altro (art.1, comma 2), conferisce alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi, localizzabili nei rispettivi territori, esercitati da qualunque organo o amministrazione dello stato, centrali o periferici, come appunto, nella materia 'de qua', avveniva al momento di approvazione della delega legislativa. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. - In tema di sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa, menzionate, nella costante giurisprudenza, le sentenze n. 425 e n. 163/2000. - Sul carattere e la natura dei principi stabiliti dal legislatore delegante, citata la sentenza n. 15/1999. - Sul criterio della delega seguito nella legge n. 59 del 1997 e sulla delimitazione, “in negativo” ed “in positivo”, dell’oggetto della delega, citata la sentenza n. 408/1998. - Sulla 'ratio' della delega nella materia 'de qua', e sull’esigenza di superare la dissociazione tra le funzioni relative al collocamento e alle politiche attive del lavoro – di spettanza statale – e le funzioni in materia di formazione del lavoro – di competenza regionale –, citata la sentenza n. 74/2001.
Massima n. 27696
La norma di cui all’art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che prevede che l’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro possa essere affidata, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche a soggetti privati, non viola gli articoli 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Alla luce dei criteri direttivi contenuti nella legge n. 59 del 1997, la delega consente, infatti, al legislatore delegato di disciplinare gli aspetti strutturali e funzionali del relativo procedimento, prevedendo anche forme di autorizzazione ministeriale, nonché stabilendo le categorie dei titolari dell’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, i quali possono essere soggetti anche privati, che possiedano requisiti di tipo imprenditoriale ed economico. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento ai predetti parametri.
Massima n. 27697
Il riferimento, nella legge n. 59 del 1997, a “clausole generali”, come quelle relative agli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle comunità regionali e locali, o quelle relative alla localizzabilità delle funzioni nei rispettivi territori, accompagnate dall’indicazione di principi, quali quelli di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione, appare sufficiente a delimitare l’area della delega, in coerenza con un disegno di decentramento e di allocazione dei compiti amministrativi tra i diversi livelli territoriali di governo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2; 3, comma 1, lettera g), nonché dell’art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sollevata in riferimento agli articoli 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della genericità dell’oggetto e dell’insufficiente definizione dei principi e criteri direttivi della delega. - In termini, menzionate le sentenze n. 159/2001 e n. 408/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n, 59) sollevata, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal medesimo Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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