Corte costituzionale
Ordinanza n. 84/2003
Corte cost., ord. 27 marzo 2003, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 84/2003
- Data di deposito
- 27 marzo 2003
- Data di decisione
- 12 marzo 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 5, ultima parte, decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
- legge n. 19 del 14 gennaio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 27584
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, ultima parte, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 1994, n. 19, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto limiti la tutela dei diritti del pensionato contro atti amministrativi illegittimi ad un solo grado di giudizio. Limitando l’appello ai soli motivi di diritto e definendo questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni, il legislatore non è incorso in alcuna incongruenza: in assenza, del resto, di un principio costituzionale del doppio grado della cognizione di merito e tenuto conto che la garanzia della difesa si realizza specialmente con la possibilità concreta che nel processo vengano prospettate le domande e le ragioni delle parti, che non siano legittimamente precluse, dette limitazioni appaiono pienamente ragionevoli, anche perché non si fondano su motivi estrinseci, ma ineriscono alla specificità della materia. Né, d'altra parte, le questioni riguardanti aspetti medico-legali del contenzioso pensionistico possono considerarsi di "identica natura" rispetto a quelle concernenti l'interpretazione di norme giuridiche, essendo fondate su presupposti e logiche ontologicamente diversi. - Per il costante indirizzo relativo all'ampia discrezionalità legislativa nella regolamentazione degli istituti processuali, con il limite della ragionevolezza, menzionate, 'ex plurimis', le sentenze n. 82/1996; n. 429/1998; n. 165/2000. - Sull'inesistenza di un principio costituzionale di doppio grado della cognizione nel merito, rinvio alla sentenza n. 585/2000. - Sul contenuto, più in generale, della garanzia della difesa, menzionata la sentenza n. 117/1973. - In tema di configurazione dei caratteri e dell'oggetto dei giudizi pensionistici, i quali non richiedono necessariamente un doppio grado di cognizione, nella piena garanzia dell'impiego di tutti i mezzi istruttori per la "ricerca della verità", menzionate le sentenze n. 146/1987 e n. 251/1989; nonché l'ordinanza n. 131/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, ultima parte, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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