Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/2003

Corte cost., ord. 14 marzo 2003, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
66/2003
Data di deposito
14 marzo 2003
Data di decisione
12 marzo 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:66

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 5, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 11, comma 6, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 11, comma 7, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 11, comma 8, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 11, comma 9, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 11, comma 10, legge n. 413 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 27592

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'assoggettamento ad imposta delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio, del corrispettivo di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, in quanto il rimettente si limita a motivare sulla non manifesta infondatezza della questione con «espresso rinvio» al contenuto di atti di parte ed assume, altresì, l'esistenza di un contrasto tra le norme denunciate ed altro parametro evocato senza fornire motivazione alcuna sui termini di tale contrasto e sulla sua concreta rilevanza nel giudizio 'a quo'. - Sul principio della autosufficienza dell’ordinanza di rimessione v. sentenza, citata, n. 425/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Catanzaro, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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