Corte costituzionale
Ordinanza n. 66/2003
Corte cost., ord. 14 marzo 2003, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 66/2003
- Data di deposito
- 14 marzo 2003
- Data di decisione
- 12 marzo 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:66
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 5, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 6, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 7, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 8, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 9, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 10, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 27592
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'assoggettamento ad imposta delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio, del corrispettivo di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, in quanto il rimettente si limita a motivare sulla non manifesta infondatezza della questione con «espresso rinvio» al contenuto di atti di parte ed assume, altresì, l'esistenza di un contrasto tra le norme denunciate ed altro parametro evocato senza fornire motivazione alcuna sui termini di tale contrasto e sulla sua concreta rilevanza nel giudizio 'a quo'. - Sul principio della autosufficienza dell’ordinanza di rimessione v. sentenza, citata, n. 425/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Catanzaro, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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