Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/2003

Corte cost., ord. 14 marzo 2003, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
64/2003
Data di deposito
14 marzo 2003
Data di decisione
12 marzo 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:64

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, legge n. 63 del 1° marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27614

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, nella fase del giudizio, non consente l'utilizzabilità ai fini delle contestazioni ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari che alla data di entrata invigore della legge n. 63 del 2000, non siano già state acquisite al fascicolo per il dibattimento. Infatti il giudice rimettente - che nel prospettare la questione isola un solo profilo della complessa normativa coinvolta, finendo per trascurare le articolate interferenze di sistema e le peculiarità che, a fronte di esso, caratterizzano il regime transitorio - sollecita una pronuncia additiva che soltanto il legislatore sarebbe abilitato ad introdurre, laddove la scelta operata dalla norma censurata di individuare, nella intervenuta acquisizione delle dichiarazioni al fascicolo per il dibattimento, il "fatto processuale" che contrassegna il passaggio da un regime all'altro, appare del tutto ragionevole e non lesiva del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. - In tema di regime transitorio con riferimento alla legge costituzionale n. 2 del 1999, v. citata sentenza n. 381/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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