Corte costituzionale
Ordinanza n. 56/2003
Corte cost., ord. 28 febbraio 2003, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 56/2003
- Data di deposito
- 28 febbraio 2003
- Data di decisione
- 10 febbraio 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:56
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27589
Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo' - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 414, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di cassazione, configura il provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini come condizione di procedibilità: soluzione, questa, che porrebbe la norma impugnata in contrasto con plurimi parametri costituzionali, in mancanza della previsione di un termine finale per la presentazione della relativa richiesta da parte del pubblico ministero. Infatti il rimettente è investito, quale giudice dell'udienza preliminare, di una richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero in assenza del prescritto provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini, sicché lo specifico profilo sul quale si incentrano le censure di costituzionalità - vale a dire l'omessa previsione di un termine entro il quale la riapertura può essere utilmente richiesta - non incide in alcun modo sulla decisione che il giudice 'a quo' è chiamato ad adottare. - Sulle questioni fomulate allo scopo di conseguire un avallo sul piano interpretativo, v. citate ordinanze n. 199/2001, n. 233/2001, n. 351/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 414, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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