Corte costituzionale
Ordinanza n. 369/2003
Corte cost., ord. 19 dicembre 2003, n. 369
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 369/2003
- Data di deposito
- 19 dicembre 2003
- Data di decisione
- 10 dicembre 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:369
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 8, come sostituito, legge n. 257 del 27 marzo 1992
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 169 del 5 giugno 1993
- legge n. 271 del 4 agosto 1993
Parametri
Massime
Massima n. 28140
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata in riferimento agli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di cassazione nel senso della attribuibilità del beneficio contributivo ivi previsto ai soggetti che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 fossero titolari di pensione o di assegno di invalidità e della non riconoscibilità del beneficio stesso a coloro che alla suddetta data fruissero di pensione di vecchiaia o di anzianità. Un'identica questione, infatti, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 434 del 2002, emessa successivamente all'attuale ordinanza di rimessione, la quale non aggiunge ulteriori profili di doglianza rispetto a quelli già esaminati, anche relativamente alle censure riferite all'art. 32 della Costituzione, che si devono considerare implicitamente respinte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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