Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/2003

Corte cost., ord. 19 dicembre 2003, n. 369

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
369/2003
Data di deposito
19 dicembre 2003
Data di decisione
10 dicembre 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:369

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 8, come sostituito, legge n. 257 del 27 marzo 1992
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 169 del 5 giugno 1993
  • legge n. 271 del 4 agosto 1993

Parametri

Massime

Massima n. 28140

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata in riferimento agli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di cassazione nel senso della attribuibilità del beneficio contributivo ivi previsto ai soggetti che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 fossero titolari di pensione o di assegno di invalidità e della non riconoscibilità del beneficio stesso a coloro che alla suddetta data fruissero di pensione di vecchiaia o di anzianità. Un'identica questione, infatti, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 434 del 2002, emessa successivamente all'attuale ordinanza di rimessione, la quale non aggiunge ulteriori profili di doglianza rispetto a quelli già esaminati, anche relativamente alle censure riferite all'art. 32 della Costituzione, che si devono considerare implicitamente respinte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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