Corte costituzionale

Ordinanza n. 347/2003

Corte cost., ord. 28 novembre 2003, n. 347

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
347/2003
Data di deposito
28 novembre 2003
Data di decisione
24 novembre 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:347

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, come modificato, legge n. 110 del 18 aprile 1975
  • art. 11, legge n. 526 del 21 dicembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 28110

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui definisce come armi comuni da sparo le armi ad aria compressa i cui proiettili erogano un'energia superiore a 7,5 'joule' senza indicare i parametri di umidità, temperatura e massa dei proiettili cui riferire il predetto valore di energia cinetica. Il principio di determinatezza dell'illecito penale, infatti – che il giudice 'a quo', pur senza evocare l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, pone sostanzialmente a fondamento delle proprie censure – non può essere spinto fino al punto di imporre al legislatore una analitica definizione, in termini numerici, di tutte le componenti astrattamente suscettive di incidere sulla valutazione del fatto, la verifica della cui rispondenza al modello legale tipico spetta al giudice risolvere con gli strumenti ermeneutici a sua disposizione. – Sulla competenza del giudice di accertare, caso per caso ed autonomamente, la concreta attitudine offensiva dell'arma, fin quando la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi non si fosse pronunciata, e sulla non incompatibilità con i principi di uguaglianza, inviolabilità del diritto di difesa e riserva di legge in materia penale del potere, attribuito a detta commissione, nell'originaria configurazione (priva di puntuali delimitazioni normative), citate le sentenze n. 132/1986 e n. 108/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come modificato dall'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1999), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vercelli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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