Corte costituzionale
Ordinanza n. 347/2003
Corte cost., ord. 28 novembre 2003, n. 347
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 347/2003
- Data di deposito
- 28 novembre 2003
- Data di decisione
- 24 novembre 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:347
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, come modificato, legge n. 110 del 18 aprile 1975
- art. 11, legge n. 526 del 21 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 28110
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui definisce come armi comuni da sparo le armi ad aria compressa i cui proiettili erogano un'energia superiore a 7,5 'joule' senza indicare i parametri di umidità, temperatura e massa dei proiettili cui riferire il predetto valore di energia cinetica. Il principio di determinatezza dell'illecito penale, infatti – che il giudice 'a quo', pur senza evocare l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, pone sostanzialmente a fondamento delle proprie censure – non può essere spinto fino al punto di imporre al legislatore una analitica definizione, in termini numerici, di tutte le componenti astrattamente suscettive di incidere sulla valutazione del fatto, la verifica della cui rispondenza al modello legale tipico spetta al giudice risolvere con gli strumenti ermeneutici a sua disposizione. – Sulla competenza del giudice di accertare, caso per caso ed autonomamente, la concreta attitudine offensiva dell'arma, fin quando la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi non si fosse pronunciata, e sulla non incompatibilità con i principi di uguaglianza, inviolabilità del diritto di difesa e riserva di legge in materia penale del potere, attribuito a detta commissione, nell'originaria configurazione (priva di puntuali delimitazioni normative), citate le sentenze n. 132/1986 e n. 108/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come modificato dall'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1999), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vercelli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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