Corte costituzionale

Ordinanza n. 337/2003

Corte cost., ord. 7 novembre 2003, n. 337

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
337/2003
Data di deposito
7 novembre 2003
Data di decisione
27 ottobre 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:337

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, ultimo comma, decreto-legge n. 677 del 26 novembre 1981
  • art. 1, legge n. 11 del 26 gennaio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 28073

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 11 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, ultima parte e 97, primo comma, della Costituzione. Infatti, nell’ordinanza di rimessione non vi è alcun cenno dell’avvenuto mutamento del quadro normativo, avvenuto con l’introduzione, quale norma di interpretazione autentica e, quindi, con carattere retroattivo, dell’art. 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modifiche dall’art. 1, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 166 (a sua volta, abrogato dall’art. 86, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n, 151, il cui art. 57 ne riproduce sostanzialmente il contenuto), con conseguente mancanza assoluta di motivazione in ordine alla rilevanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 11, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, ultima parte, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-bis, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze