Corte costituzionale
Ordinanza n. 337/2003
Corte cost., ord. 7 novembre 2003, n. 337
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 337/2003
- Data di deposito
- 7 novembre 2003
- Data di decisione
- 27 ottobre 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:337
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, ultimo comma, decreto-legge n. 677 del 26 novembre 1981
- art. 1, legge n. 11 del 26 gennaio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 28073
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 11 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, ultima parte e 97, primo comma, della Costituzione. Infatti, nell’ordinanza di rimessione non vi è alcun cenno dell’avvenuto mutamento del quadro normativo, avvenuto con l’introduzione, quale norma di interpretazione autentica e, quindi, con carattere retroattivo, dell’art. 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modifiche dall’art. 1, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 166 (a sua volta, abrogato dall’art. 86, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n, 151, il cui art. 57 ne riproduce sostanzialmente il contenuto), con conseguente mancanza assoluta di motivazione in ordine alla rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 11, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, ultima parte, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-bis, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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