Corte costituzionale
Ordinanza n. 33/2003
Corte cost., ord. 4 febbraio 2003, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 33/2003
- Data di deposito
- 4 febbraio 2003
- Data di decisione
- 16 gennaio 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:33
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27536
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui - nel caso di incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare in modo cosciente al procedimento - prevede che questo sia sospeso e non invece che sia dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale. Infatti le condizioni di procedibilità rientrano quanto a casi e disciplina, nella esclusiva sfera della discrezionalità legislativa, trattandosi di norme che fanno eccezione alla opposta e generale regola della azione penale incondizionata.
Massima n. 27537
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede - nel caso di incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare in modo cosciente al procedimento - che il giudice disponga ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dello stesso, «allo scadere della pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima», e poi «a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso». Infatti il sistema della verifica periodica dello stato di mente dell'imputato, che mira ad accertare se possa o meno realizzarsi una sua cosciente partecipazione al processo, contempera - senza che in ciò possa ravvisarsi una sterile finalità dilatoria - la garanzia dell'autodifesa con l'esigenza di contenere la stasi processuale, evitando anche rischi di comportamenti simulatori. - Questione già scrutinata, con riferimento a parametri diversi, con le citate ordinanza n. 298/1991 e sentenza n. 281/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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