Corte costituzionale
Ordinanza n. 319/2003
Corte cost., ord. 28 ottobre 2003, n. 319
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 319/2003
- Data di deposito
- 28 ottobre 2003
- Data di decisione
- 15 ottobre 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:319
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 28086
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba, a pena di nullità, contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (ex art. 29, comma 6, del decreto legislativo n. 274 del 2000), può presentare domanda di oblazione. Analoga questione è stata, infatti, dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 2003; quella in esame risulta, peraltro, proposta con un'ordinanza di rimessione che difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza. – Ricordate, in termini, le ordinanze n. 231 e n. 133/2003 e n. 461/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Ficarolo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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