Corte costituzionale
Ordinanza n. 292/2003
Corte cost., ord. 4 agosto 2003, n. 292
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 292/2003
- Data di deposito
- 4 agosto 2003
- Data di decisione
- 10 luglio 2003
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:292
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31 maggio 2002
- art. 24, comma 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31 maggio 2002
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera e), Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 12, trattato cee
- art. 49, trattato cee
- direttiva CEE n. 37 del 14 giugno 1993
Massime
Massima n. 27926
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 20, comma 2, e 24, comma 1, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, sollevata in riferimento agli articoli 3, 117, commi 1 e 2, lettera e), nonché 120 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 12 e 49 del Trattato CE ed alla direttiva CE 14 giugno 1993, n. 93/37. Succesivamente alla proposizione del ricorso, infatti, la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 ha integralmente sostituito, all'art. 13, commi 6 e 8, le disposizioni denunciate, integrando un mutamento del quadro normativo tale da incidere radicalmente sui termini della sollevata questione e da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia, tenendo anche presente la non smentita dichiarazione della difesa della Regione circa la non applicazione delle norme impugnate. - In tema di incidenza del mutamento del rilevante quadro normativo sulla pronuncia della Corte, citate le sentenze n. 438/2002 e n. 84/1988, nonché le ordinanze n. 443/2002 e 347/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, comma 2, e 24, comma 1, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 117, commi 1 e 2, lettera e), nonché 120 della Costituzione, ed in riferimento agli articoli 12 e 49 del Trattato CE ed alla direttiva CE 14 giugno 1993, n. 93/37, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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