Corte costituzionale

Ordinanza n. 292/2003

Corte cost., ord. 4 agosto 2003, n. 292

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
292/2003
Data di deposito
4 agosto 2003
Data di decisione
10 luglio 2003
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:292

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31 maggio 2002
  • art. 24, comma 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31 maggio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 27926

Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 20, comma 2, e 24, comma 1, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, sollevata in riferimento agli articoli 3, 117, commi 1 e 2, lettera e), nonché 120 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 12 e 49 del Trattato CE ed alla direttiva CE 14 giugno 1993, n. 93/37. Succesivamente alla proposizione del ricorso, infatti, la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 ha integralmente sostituito, all'art. 13, commi 6 e 8, le disposizioni denunciate, integrando un mutamento del quadro normativo tale da incidere radicalmente sui termini della sollevata questione e da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia, tenendo anche presente la non smentita dichiarazione della difesa della Regione circa la non applicazione delle norme impugnate. - In tema di incidenza del mutamento del rilevante quadro normativo sulla pronuncia della Corte, citate le sentenze n. 438/2002 e n. 84/1988, nonché le ordinanze n. 443/2002 e 347/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, comma 2, e 24, comma 1, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 117, commi 1 e 2, lettera e), nonché 120 della Costituzione, ed in riferimento agli articoli 12 e 49 del Trattato CE ed alla direttiva CE 14 giugno 1993, n. 93/37, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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