Corte costituzionale

Ordinanza n. 288/2003

Corte cost., ord. 30 luglio 2003, n. 288

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
288/2003
Data di deposito
30 luglio 2003
Data di decisione
10 luglio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:288

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27922

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese difensive in caso di declaratoria di estinzione del reato prima dell'esercizio dell'azione penale. La sostanza della questione proposta è, infatti, – pur essendo investite differenti disposizioni – la medesima di quella decisa con l'ordinanza n. 286, con un dispositivo di manifesta infondatezza: in questa pronuncia si è chiarito che nessuna comparazione può essere effettuata tra processo penale e altri tipi di processo, che il diritto di difesa è assicurato ai non abbienti dagli istituti che danno attuazione all'art. 24, terzo comma, della Costituzione, e che la condanna dello Stato alla rifusione delle spese non è soluzione costituzionalmente imposta, poiché non irragionevolmente il legislatore ha inquadrato i casi di esercizio doloso o gravemente colposo dell'attività giudiziaria fra le ipotesi di responsabilità civile dei magistrati che gli imputati, assolti o prosciolti, ricorrendone i presupposti, hanno diritto di far valere in giudizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Locri - sezione staccata di Siderno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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