Corte costituzionale
Ordinanza n. 271/2003
Corte cost., ord. 22 luglio 2003, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 271/2003
- Data di deposito
- 22 luglio 2003
- Data di decisione
- 3 luglio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:271
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27930
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare per il giudice che, nell'ambito dello stesso procedimento e all'esito di una precedente udienza preliminare, abbia pronunciato sentenza di non luogo a procedere, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto. Spetta, infatti, al giudice, in rapporto alla singola situazione processuale che è chiamato a definire, trarre le conseguenze del principio secondo cui – essendo l’udienza preliminare divenuta un momento di “giudizio”, rientrante, come tale, in presenza degli ulteriori presupposti, nelle previsioni dell’art. 34 del codice di procedura penale – la funzione di trattazione dell’udienza preliminare è ricompresa nel raggio d’azione dell’istituto dell’incompatibilità, indipendentemente dalla specifica causa che di volta in volta abbia determinato la reiterazione di detta funzione in capo allo stesso giudice-persona fisica, nell’ambito dello stesso procedimento e in relazione alla medesima 'res iudicanda'. - A proposito dell'ipotesi di incompatibilità nella ripetizione della trattazione dell'udienza preliminare da parte dello stesso magistrato in caso di regressione del procedimento, citata la sentenza n. 335/2002. - In termini sostanzialmente corrispondenti, in riferimento ai caratteri assunti dalla struttura dell'udienza preliminare, citate la sentenza n. 224/2001 e le ordinanze n. 367 e n. 490/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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