Corte costituzionale

Ordinanza n. 271/2003

Corte cost., ord. 22 luglio 2003, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
271/2003
Data di deposito
22 luglio 2003
Data di decisione
3 luglio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:271

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27930

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare per il giudice che, nell'ambito dello stesso procedimento e all'esito di una precedente udienza preliminare, abbia pronunciato sentenza di non luogo a procedere, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto. Spetta, infatti, al giudice, in rapporto alla singola situazione processuale che è chiamato a definire, trarre le conseguenze del principio secondo cui – essendo l’udienza preliminare divenuta un momento di “giudizio”, rientrante, come tale, in presenza degli ulteriori presupposti, nelle previsioni dell’art. 34 del codice di procedura penale – la funzione di trattazione dell’udienza preliminare è ricompresa nel raggio d’azione dell’istituto dell’incompatibilità, indipendentemente dalla specifica causa che di volta in volta abbia determinato la reiterazione di detta funzione in capo allo stesso giudice-persona fisica, nell’ambito dello stesso procedimento e in relazione alla medesima 'res iudicanda'. - A proposito dell'ipotesi di incompatibilità nella ripetizione della trattazione dell'udienza preliminare da parte dello stesso magistrato in caso di regressione del procedimento, citata la sentenza n. 335/2002. - In termini sostanzialmente corrispondenti, in riferimento ai caratteri assunti dalla struttura dell'udienza preliminare, citate la sentenza n. 224/2001 e le ordinanze n. 367 e n. 490/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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