Corte costituzionale

Ordinanza n. 270/2003

Corte cost., ord. 22 luglio 2003, n. 270

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
270/2003
Data di deposito
22 luglio 2003
Data di decisione
3 luglio 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:270

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27883

Il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice 'a quo', non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato. Le sopravvenute dimissioni dalla carica di consigliere regionale non impongono, pertanto, la restituzione degli atti al Tribunale remittente. - In termini, citata l'ordinanza n. 383/2002.

Massima n. 27884

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 122 e 123 della Costituzione, in quanto disciplina le situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità dei consiglieri regionali. Non sono stati, infatti, prospettati profili od argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati con l'ordinanza n. 383 del 2002, di manifesta inammissibilità per irrilevanza: la norma in questione si riferisce alle cause ostative alla carica di Sindaco o di assessore di un comune, nonché di Presidente della Provincia o di assessore provinciale, mentre nel giudizio 'a quo' si controverte di una causa di incompatibilità alla carica di consigliere regionale che, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lettera l), dello stesso decreto legislativo, continua ad essere disciplinata dall'art. 4 della legge n. 154 del 1981.

Massima n. 27885

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, sollevata in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione, in quanto non contempli tra le cause di incompatibilità la carica di vice Sindaco. Non sono stati, infatti, prospettati profili od argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati con l'ordinanza n. 383 del 2002, di manifesta infondatezza: il nuovo testo dell'art.122 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – che riserva alla Regione la competenza legislativa in materia, tra l'altro, di incompatibilità dei consiglieri regionali – dà luogo solo a nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della Regione, senza che però venga meno, nel frattempo, in forza del principio di continuità, l'efficacia della normativa statale preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 76, 122 e 123 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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