Corte costituzionale
Ordinanza n. 269/2003
Corte cost., ord. 22 luglio 2003, n. 269
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 269/2003
- Data di deposito
- 22 luglio 2003
- Data di decisione
- 3 luglio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:269
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27882
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, per il giudice che abbia esercitato la funzione di trattazione dell’udienza preliminare, l’incompatibilità a svolgere nuovamente la medesima funzione nel corso dello stesso procedimento penale, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto storico (a) a seguito della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio o dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare da parte del giudice dibattimentale, ovvero (b) a seguito di una nuova richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero dopo che, all’esito della precedente udienza preliminare, lo stesso giudice abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, avendo ravvisato un fatto diverso da quello contestato nell’imputazione. Spetta, infatti, ai giudici rimettenti, in rapporto alle singole e specifiche situazioni processuali che essi prospettano, trarre le conseguenze del principio secondo cui – essendo l’udienza preliminare divenuta un momento di “giudizio” e pertanto, in presenza degli ulteriori presupposti, rientrante nelle previsioni dell’art. 34 del codice di procedura penale – la funzione di trattazione dell’udienza preliminare è ricompresa nel raggio d’azione dell’istituto dell’incompatibilità, indipendentemente dalla specifica causa che di volta in volta abbia determinato la reiterazione di detta funzione in capo allo stesso giudice-persona fisica, nell’ambito dello stesso procedimento e in relazione alla medesima 'res iudicanda'. - In tema, ed a proposito del venir meno di quei caratteri di sommarietà propri di una decisione orientata esclusivamente allo svolgimento del processo, citata la sentenza n. 335/2002. - In termini sostanzialmente corrispondenti, citate la sentenza n. 224/2001 e le ordinanze n. 367 e n. 490/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pinerolo e dalla Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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