Corte costituzionale

Ordinanza n. 269/2003

Corte cost., ord. 22 luglio 2003, n. 269

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
269/2003
Data di deposito
22 luglio 2003
Data di decisione
3 luglio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:269

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27882

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, per il giudice che abbia esercitato la funzione di trattazione dell’udienza preliminare, l’incompatibilità a svolgere nuovamente la medesima funzione nel corso dello stesso procedimento penale, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto storico (a) a seguito della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio o dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare da parte del giudice dibattimentale, ovvero (b) a seguito di una nuova richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero dopo che, all’esito della precedente udienza preliminare, lo stesso giudice abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, avendo ravvisato un fatto diverso da quello contestato nell’imputazione. Spetta, infatti, ai giudici rimettenti, in rapporto alle singole e specifiche situazioni processuali che essi prospettano, trarre le conseguenze del principio secondo cui – essendo l’udienza preliminare divenuta un momento di “giudizio” e pertanto, in presenza degli ulteriori presupposti, rientrante nelle previsioni dell’art. 34 del codice di procedura penale – la funzione di trattazione dell’udienza preliminare è ricompresa nel raggio d’azione dell’istituto dell’incompatibilità, indipendentemente dalla specifica causa che di volta in volta abbia determinato la reiterazione di detta funzione in capo allo stesso giudice-persona fisica, nell’ambito dello stesso procedimento e in relazione alla medesima 'res iudicanda'. - In tema, ed a proposito del venir meno di quei caratteri di sommarietà propri di una decisione orientata esclusivamente allo svolgimento del processo, citata la sentenza n. 335/2002. - In termini sostanzialmente corrispondenti, citate la sentenza n. 224/2001 e le ordinanze n. 367 e n. 490/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pinerolo e dalla Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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