Corte costituzionale

Ordinanza n. 268/2003

Corte cost., ord. 22 luglio 2003, n. 268

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
268/2003
Data di deposito
22 luglio 2003
Data di decisione
3 luglio 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:268

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27880

Inammissibilità della costituzione in giudizio, in quanto avvenuta fuori termine, di una parte nel giudizio principale.

Massima n. 27881

Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 64, comma 2, e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli articoli 24 e 39 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce – nel testo risultante a seguito della sopravvenuta abrogazione, ad opera dell’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , del secondo comma dell’art. 53 del decreto legislativo n. 29 del 1993 – che, quando insorgono controversie interpretative di contratti collettivi, l’accordo sull’interpretazione autentica della clausola, intervenuto tra l’Aran e le organizzazioni sindacali stipulanti, sia vincolante per le parti in giudizio. Il rimettente non ha, infatti, considerato, nella fattispecie in esame, che la clausola controversa del contratto collettivo, all’esito della procedura pregiudiziale, non risulta modificata nel suo originario significato precettivo, dovendosi così ritenere invariato l’ambito della cognizione del giudice rispetto alla disciplina esistente al momento della domanda.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 64, comma 2, e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 39 della Costituzione, dal Tribunale di Treviso, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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