Corte costituzionale
Ordinanza n. 268/2003
Corte cost., ord. 22 luglio 2003, n. 268
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 268/2003
- Data di deposito
- 22 luglio 2003
- Data di decisione
- 3 luglio 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:268
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27880
Inammissibilità della costituzione in giudizio, in quanto avvenuta fuori termine, di una parte nel giudizio principale.
Massima n. 27881
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 64, comma 2, e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli articoli 24 e 39 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce – nel testo risultante a seguito della sopravvenuta abrogazione, ad opera dell’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , del secondo comma dell’art. 53 del decreto legislativo n. 29 del 1993 – che, quando insorgono controversie interpretative di contratti collettivi, l’accordo sull’interpretazione autentica della clausola, intervenuto tra l’Aran e le organizzazioni sindacali stipulanti, sia vincolante per le parti in giudizio. Il rimettente non ha, infatti, considerato, nella fattispecie in esame, che la clausola controversa del contratto collettivo, all’esito della procedura pregiudiziale, non risulta modificata nel suo originario significato precettivo, dovendosi così ritenere invariato l’ambito della cognizione del giudice rispetto alla disciplina esistente al momento della domanda.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 64, comma 2, e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 39 della Costituzione, dal Tribunale di Treviso, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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