Corte costituzionale
Ordinanza n. 257/2003
Corte cost., ord. 18 luglio 2003, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 257/2003
- Data di deposito
- 18 luglio 2003
- Data di decisione
- 2 luglio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:257
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27826
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 459 del codice di procedura penale in quanto non consente alla difesa dell'imputato di interloquire sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di condanna. Infatti, in precedenti decisioni, la Corte costituzionale ha ribadito che nel procedimento monitorio l'esigenza di garantire la conoscenza dell'indagine si trasferisce sulla fase processuale, conseguente all'esercizio dell'opposizione, costituendo il decreto penale soltanto «una decisione preliminare», in relazione alla quale l'esperimento dei mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, si colloca nel vero e proprio giudizio che segue all'opposizione. Inoltre, l'art. 111 della Costituzione, non impone affatto che il contraddittorio debba sempre essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso e non esclude che il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa a suo carico possa essere variamente modulato in relazione alla peculiare struttura dei singoli riti alternativi. > > > >- Per le pronunce cui si fa riferimento, v. le ordinanze di manifesta infondatezza n. 8/2003 e n. 132/2003. > > > >- Sulla peculiare configurazione e sulla funzione del procedimento per decreto in relazione al diritto di difesa e al principio del giusto processo v. ordinanze, citate, n. 8/2003 e n. 132/2003. > > > >- Sulla possibilità di regolare in modo differenziato l'esercizio del diritto di difesa per adattarlo alle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti v. ordinanza, citata, n. 203/2002 (in materia di giudizio immediato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Avellino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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