Corte costituzionale
Ordinanza n. 251/2003
Corte cost., ord. 15 luglio 2003, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 251/2003
- Data di deposito
- 15 luglio 2003
- Data di decisione
- 30 giugno 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:251
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 27859
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, censurato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può essere proposta solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dall'invio all'assicuratore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della richiesta risarcitoria da parte del danneggiato. Lungi dal costituire, infatti, un onere tale da vanificare o pregiudicare, attraverso una limitata dilazione temporale, la possibilità di agire in giudizio, la norma – già considerata legittima ad un precedente vaglio di costituzionalità (sentenza n. 24 del 1973) – è diretta ad evitare un eccesso nell'esercizio del diritto, a salvaguardia, non solo della posizione soggettiva della parte convenuta, ma anche di interessi generali che con tale diritto sostanzialmente non contrastano (così ord. n. 132 del 1983). Né la tutela di cui all'art. 24 Cost. comporta necessariamente l'assoluta immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione, risultando, peraltro, viceversa, anche comprensiva del diritto di non essere inutilmente chiamati in giudizio; né – continuando il legislatore, anche dopo la novella dell'art. 111 Cost., a disporre di ampia discrezionalità in materia processuale – la tendenziale garanzia della maggiore celerità possibile dei processi può non tendere pur sempre ad una durata degli stessi che sia appunto "ragionevole", in rapporto anche alle altre tutele costituzionali in materia (tra le quali non risulta compresa quella del 'simultaneus processus', che si vorrebbe, invece, violata a causa della mancata possibilità, nella fattispecie, di celebrare un unico giudizio); né è dubitabile che proprio l'auspicata pronuncia additiva provocherebbe un'irragionevole differenziazione della posizione dei soggetti convenuti, in relazione ad un criterio meramente fattuale, legato al diverso momento della loro 'vocatio' in giudizio. - In tema di effetti e di riflessi delle discipline del settore assicurativo, menzionata la sentenza n. 19/1975. - Sulla non assoluta necessità dell'immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione, citata la sentenza n. 276/2000. - Sul rapporto tra tutela della ragionevole durata del processo ed altre tutele costituzionali in materia, citate le ordinanze n. 137 e n. 519/2002. - Sul 'simultaneus processus' come espediente processuale, citata l'ordinanza n. 398/2000; sul fatto che la sua non attuabilità non riguarda il diritto di azione né quello di difesa, se la pretesa sostanziale può essere fatta valere nella competente sede giudiziaria, con pienezza di contraddittorio e di difesa, citata l'ordinanza n. 18/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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