Corte costituzionale

Ordinanza n. 251/2003

Corte cost., ord. 15 luglio 2003, n. 251

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
251/2003
Data di deposito
15 luglio 2003
Data di decisione
30 giugno 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:251

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, legge n. 990 del 24 dicembre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 27859

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, censurato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può essere proposta solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dall'invio all'assicuratore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della richiesta risarcitoria da parte del danneggiato. Lungi dal costituire, infatti, un onere tale da vanificare o pregiudicare, attraverso una limitata dilazione temporale, la possibilità di agire in giudizio, la norma – già considerata legittima ad un precedente vaglio di costituzionalità (sentenza n. 24 del 1973) – è diretta ad evitare un eccesso nell'esercizio del diritto, a salvaguardia, non solo della posizione soggettiva della parte convenuta, ma anche di interessi generali che con tale diritto sostanzialmente non contrastano (così ord. n. 132 del 1983). Né la tutela di cui all'art. 24 Cost. comporta necessariamente l'assoluta immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione, risultando, peraltro, viceversa, anche comprensiva del diritto di non essere inutilmente chiamati in giudizio; né – continuando il legislatore, anche dopo la novella dell'art. 111 Cost., a disporre di ampia discrezionalità in materia processuale – la tendenziale garanzia della maggiore celerità possibile dei processi può non tendere pur sempre ad una durata degli stessi che sia appunto "ragionevole", in rapporto anche alle altre tutele costituzionali in materia (tra le quali non risulta compresa quella del 'simultaneus processus', che si vorrebbe, invece, violata a causa della mancata possibilità, nella fattispecie, di celebrare un unico giudizio); né è dubitabile che proprio l'auspicata pronuncia additiva provocherebbe un'irragionevole differenziazione della posizione dei soggetti convenuti, in relazione ad un criterio meramente fattuale, legato al diverso momento della loro 'vocatio' in giudizio. - In tema di effetti e di riflessi delle discipline del settore assicurativo, menzionata la sentenza n. 19/1975. - Sulla non assoluta necessità dell'immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione, citata la sentenza n. 276/2000. - Sul rapporto tra tutela della ragionevole durata del processo ed altre tutele costituzionali in materia, citate le ordinanze n. 137 e n. 519/2002. - Sul 'simultaneus processus' come espediente processuale, citata l'ordinanza n. 398/2000; sul fatto che la sua non attuabilità non riguarda il diritto di azione né quello di difesa, se la pretesa sostanziale può essere fatta valere nella competente sede giudiziaria, con pienezza di contraddittorio e di difesa, citata l'ordinanza n. 18/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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