Corte costituzionale
Ordinanza n. 249/2003
Corte cost., ord. 15 luglio 2003, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 249/2003
- Data di deposito
- 15 luglio 2003
- Data di decisione
- 30 giugno 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:249
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27854
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in quanto non prevedono che la richiesta di incidente probatorio possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 405, comma 2, del codice di procedura penale per la conclusione delle indagini preliminari e prima dell’inizio dell’udienza preliminare, durante la quale, invece, in applicazione della sentenza costituzionale n. 77 del 1994, è consentita la richiesta di incidente probatorio. Poiché la 'ratio' dell’estensione operata dalla sentenza n. 77 del 1994 va ricercata nell’esigenza di “garantire l’effettività del diritto delle parti alla prova” di fronte al pericolo della perdita irrimediabile della prova medesima – esigenza che può presentarsi, ed essere assicurata, anche tra la conclusione delle indagini e l’inizio dell’udienza preliminare –, consentire l’assunzione mediante incidente probatorio, dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari, di prove non esposte, invece, al rischio di irrimediabile dispersione comporterebbe, infatti, una profonda alterazione dei rapporti tra questa fase ed il giudizio, nonché una irragionevole dilatazione della durata delle indagini e quindi dei tempi del procedimento. In assenza del pericolo di perdita irrimediabile della prova, si rivelano prive di fondamento le censure prospettate in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione. - Menzionate in termini, in relazione a questioni analoghe, le ordinanze n. 368/2002 e n. 118/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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