Corte costituzionale
Ordinanza n. 234/2003
Corte cost., ord. 11 luglio 2003, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 234/2003
- Data di deposito
- 11 luglio 2003
- Data di decisione
- 30 giugno 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 126, comma 7, come modificato, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 19, comma 3, decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
- art. 214, comma 6, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 214, comma 6, decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 27843
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui prevede il fermo del veicolo come ulteriore sanzione accessoria nei confronti di chi guida con patente scaduta. Uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie che il legislatore reputi più opportune in relazione alle condotte da esso discrezionalmente determinate come punibili è, infatti, possibile soltanto nel caso in cui queste confliggano manifestamente con il canone della ragionevolezza, configurandosi come l’espressione di un uso distorto della discrezionalità. - In termini, citate le ordinanze n. 144/2001 e n. 58/1999.
Massima n. 27844
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto inibisca al giudice di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del provvedimento di fermo. Come, infatti, risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, il giudice 'a quo' ha già sospeso il provvedimento sanzionatorio.
Massima n. 27845
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. Il remittente non ha, infatti, in alcun modo motivato in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione proposta, limitandosi a richiamare una propria precedente ordinanza di rimessione e pertanto motivando solo 'per relationem', senza con ciò consentire che la questione potesse avere ingresso nel giudizio incidentale di legittimità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Carrara, con l'ordinanza del 12 aprile 2002 in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Carrara, con l'ordinanza del 12 aprile 2002 in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell' art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all' art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Carrara, con l'ordinanza del 16 maggio 2002 in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione, dal Giudice di pace di Carrara, con l'ordinanza del 16 maggio 2002 in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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