Corte costituzionale

Ordinanza n. 234/2003

Corte cost., ord. 11 luglio 2003, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
234/2003
Data di deposito
11 luglio 2003
Data di decisione
30 giugno 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:234

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27843

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui prevede il fermo del veicolo come ulteriore sanzione accessoria nei confronti di chi guida con patente scaduta. Uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie che il legislatore reputi più opportune in relazione alle condotte da esso discrezionalmente determinate come punibili è, infatti, possibile soltanto nel caso in cui queste confliggano manifestamente con il canone della ragionevolezza, configurandosi come l’espressione di un uso distorto della discrezionalità. - In termini, citate le ordinanze n. 144/2001 e n. 58/1999.

Massima n. 27844

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto inibisca al giudice di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del provvedimento di fermo. Come, infatti, risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, il giudice 'a quo' ha già sospeso il provvedimento sanzionatorio.

Massima n. 27845

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. Il remittente non ha, infatti, in alcun modo motivato in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione proposta, limitandosi a richiamare una propria precedente ordinanza di rimessione e pertanto motivando solo 'per relationem', senza con ciò consentire che la questione potesse avere ingresso nel giudizio incidentale di legittimità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Carrara, con l'ordinanza del 12 aprile 2002 in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Carrara, con l'ordinanza del 12 aprile 2002 in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell' art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all' art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Carrara, con l'ordinanza del 16 maggio 2002 in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione, dal Giudice di pace di Carrara, con l'ordinanza del 16 maggio 2002 in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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