Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/2003

Corte cost., ord. 4 luglio 2003, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
231/2003
Data di deposito
4 luglio 2003
Data di decisione
19 giugno 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:231

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 27834

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere a pena di nullità l'avviso che, qualora ne sussistano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare domanda di oblazione. Le ordinanze di rimessione difettano, infatti, della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus' e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza.

Massima n. 27835

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere a pena di nullità l'avviso che, qualora ne sussistano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare domanda di oblazione. L'omissione dell'avviso circa la facoltà di presentare domanda di oblazione non comporta, infatti, la perdita irrimediabile di tale facoltà, che può essere esercitata dall'imputato nel corso dell'udienza di comparizione prima dell'apertura del dibattimento, alla stregua di quanto espressamente disposto dall'art. 29, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 274 del 2000. L'udienza di comparizione, nella quale l'imputato è obbligatoriamente assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio – risultando così pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito – risulta del resto – stante la struttura generale del procedimento avanti al giudice di pace e il ruolo a questo assegnato – sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l'estinzione del reato per oblazione. A sostegno della illegittimità costituzionale della disciplina denunciata non possono, pertanto, trarsi argomenti dalla sentenza n. 497 del 1995, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale nel testo precedente la legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui non prevedeva la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza ovvero per insufficiente indicazione dell'avviso all'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena ovvero di presentare domanda di oblazione. Né il principio di buon andamento si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto. - In tema di omissione dell'avviso, nel decreto di citazione a giudizio, circa la facoltà di chiedere soluzioni alternative, menzionate, dopo la ricordata sentenza n. 497/1995, la sentenza n. 101/1997; n. 114/1997; l'ordinanza n. 484/2002, nella quale si sottolinea che la sentenza n. 497/1995 era stata pronunciata in un contesto normativo in cui la 'vocatio in ius' era caratterizzata da una struttura bifasica, superata dalla profonde modifiche introdotte dalla legge n. 479/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dai Giudici di pace di Cortina d'Ampezzo, Belluno, Carrù e Dolo, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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