Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/2003

Corte cost., ord. 30 gennaio 2003, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
22/2003
Data di deposito
30 gennaio 2003
Data di decisione
16 gennaio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:22

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 18, legge n. 335 del 8 agosto 1995
  • art. 37, legge n. 488 del 23 dicembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27539

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella parte in cui prevede un contributo di solidarietà solo a carico di alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino il massimale annuo previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo di solidarietà, come emerge dagli atti parlamentari relativi alla sua istituzione, è volto a realizzare un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, evitando una generica fiscalizzazione del prelievo contributivo effettuato; ed infatti, viene posto a carico di una categoria di soggetti che, dati gli alti livelli pensionistici raggiunti, ha evidentemente beneficiato di una costante presenza nel mercato del lavoro e della mancanza di qualsivoglia tetto contributivo; non potendo essere configurato come un contributo previdenziale in senso tecnico, costituisce una prestazione patrimoniale imposta per legge, di cui all'art. 23 della Costituzione, avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori, con la conseguenza che l'invocato parametro di cui all'art. 53 Cost. deve ritenersi inconferente, in quanto riguardante la materia della imposizione tributaria in senso stretto. La norma denunciata sfugge, altresì, alla censura di irragionevolezza sul presupposto che si tratti di un contributo di natura tributaria, in quanto la scelta discrezionale del legislatore è stata operata in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 della Costituzione, attraverso l'imposizione di un'ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino un certo importo stabilito dalla legge, al fine di concorrere al finanziamento dello stesso sistema previdenziale. - Sulla natura giuridica del contributo di solidarietà alla previdenza pubblica v. sentenze n. 421/1995 e n. 178/2000 nonché il richiamo, ritenuto inconferente, alla sentenza n. 119/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. - Legge finanziaria 2000), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze