Corte costituzionale
Ordinanza n. 217/2003
Corte cost., ord. 18 giugno 2003, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 217/2003
- Data di deposito
- 18 giugno 2003
- Data di decisione
- 4 giugno 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:217
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27799
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 5, e 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non possa essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente e che nel caso di rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico siano sufficienti i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato. Le ordinanze di rimessione si connotano, infatti, per la scarsa chiarezza dell’esposizione e per la faticosa enucleazione delle questioni proposte, con assenza di motivazione relativamente ai parametri di cui agli articoli 25 e 111 della Costituzione e con generico riferimento, quanto all’art. 3 della Costituzione, ad una irragionevole disparità di trattamento tra cittadini, senza indicazione di alcun 'tertium comparationis'; nonché, riguardo al denunciato art. 218, comma 5, per erronea individuazione della disposizione oggetto della censura.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 5, e 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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