Corte costituzionale

Ordinanza n. 195/2003

Corte cost., ord. 4 giugno 2003, n. 195

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
195/2003
Data di deposito
4 giugno 2003
Data di decisione
23 maggio 2003
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:195

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 459 del 27 dicembre 2001
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2 aprile 2003
  • deliberazione della commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 16 aprile 2003

Parametri

Massime

Massima n. 27763

È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto da alcuni promotori e presentatori della richiesta di 'referendum' popolare indetto per il 15 giugno 2003, per l'abrogazione della servitu' coattiva di elettrodotto, in relazione alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, al d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 e alla deliberazione del 16 aprile 2003 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, atti dei quali si richiede l'annullamento in sede di giudizio di merito: in ragione del cattivo uso a) del potere legislativo, di cui all'art. 70 Cost., esercitato dal Parlamento in tema di voto per corrispondenza da parte degli elettori stabilmente residenti all'estero; b) del potere regolamentare esercitato dal Governo, in ordine alla campagna e propaganda elettorale nei paesi esteri; c) del potere regolamentare esercitato dalla Commissione parlamentare, in ordine ai programmi di informazione destinati all'estero. Molteplici motivi di ordine oggettivo precludono, infatti, la dichiarazione di ammissibilità del ricorso. In particolare: a) è da escludere - in presenza di rilievi concernenti solo alcune disposizioni - la caducazione di interi testi di legge; b) risulta dubbia la corrispondenza dell'intervento richiesto con l'interesse dei promotori del 'referendum', dal momento che l'eventuale accoglimento dei rilievi di costituzionalità renderebbe assai più difficile l'espressione del voto degli italiani all'estero e lo stesso 'quorum' di partecipazione al procedimento referendario; c) in sede di conflitto non sono censurabili la scelta del legislatore di introdurre il voto per corrispondenza - tanto più ove si consideri l'esigenza di dare attuazione a nuove norme costituzionali - né, in definitiva, lacune o inadeguatezze della legge e dei regolamenti impugnati. Con il che, deve ritenersi poi assorbita l'istanza di sospensione in via cautelare di tutti gli atti impugnati. - Sulla legittimazione di due soli presentatori e promotori di 'referendum' popolare, cfr. citate sentenze n. 69/1978 e n. 161/1995. - Sugli interessi tutelabili dei comitati referendari: e, in particolare, per l'esclusione di tecniche elusive della richiesta referendaria da parte del legislatore, v. sentenze citate n. 68 e n. 69/1978, n. 30 e n. 31/1980; e per la garanzia di corrette e adeguate modalità di svolgimento della campagna referendaria, v. sentenze citate n. 502/2000, n. 49/1998, n. 15/1997, n. 161/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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