Corte costituzionale
Ordinanza n. 172/2003
Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 172/2003
- Data di deposito
- 23 maggio 2003
- Data di decisione
- 19 maggio 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:172
Norme oggetto del giudizio
- art. 214, comma 1, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 214, comma 6, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 126, comma 7, modificato, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 19, comma 3, decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 27728
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, in quanto impedirebbe la restituzione del veicolo nelle more del giudizio di opposizione, con conseguente limitazione al diritto dell'interessato ad agire in giudizio. Dalle stesse ordinanze di rimessione risulta, infatti, che il giudice 'a quo', restituendo i veicoli, ha ritenuto possibile una diversa interpretazione della disposizione censurata.
Massima n. 27729
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevate in riferimento all'articolo 13 della Costituzione, in quanto il previsto fermo amministrativo del veicolo – oltre a non essere più conforme ad un mutato atteggiamento legislativo orientato in senso meno punitivo – rappresenterebbe per il proprietario una pesante restrizione della propria libertà e del diritto di attendere ai propri bisogni di lavoro e di spostamento, oltre al successivo onere di pagare ingenti spese di custodia. Il parametro costituzionale invocato è, infatti, assolutamente inidoneo, riferendosi tale norma costituzionale alla libertà della persona, senza alcuna attinenza al tema del fermo amministrativo di un bene patrimoniale quale il veicolo.
Massima n. 27730
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevate in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, in quanto prevede il fermo amministrativo per la durata di due mesi del veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta di validità. Considerato, infatti, che – come ripetutamente affermato – la determinazione delle condotte punitive e delle relative sanzioni, penali ed amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, detta sanzione accessoria appare certamente assai rigorosa e prevista in misura fissa, ma non tale da attingere ad una violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo del principio di ragionevolezza: essa risulta coerente con la finalità, perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare una risposta effettiva ed immediata alle condotte potenzialmente pericolose. Né alcuna comparazione può essere fatta, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale della disposizione impugnata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, fra le sanzioni ivi previste e quelle di cui agli articoli 128, 186 e 187 del medesimo codice della strada, trattandosi di condotte diverse per le quali la legge prevede, non irragionevolmente, condotte diverse. - Sulla non spettanza alla Corte del potere di rimodulare le scelte punitive del legislatore e di stabilire la quantificazione delle sanzioni, citate le sentenze n. 217/1996 e n. 313/1995; le ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001. - In tema di finalità perseguite, in generale, dal sistema sanzionatorio del codice della strada, citata l'ordinanza n. 278/2001. - In tema di discipline non irragionevolmente diverse di condotte diverse, menzionata l'ordinanza n. 136/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Conegliano con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Giudice di pace di Conegliano, dal Giudice di pace di Sorgono e dal Giudice di pace di Cividale del Friuli con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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