Corte costituzionale
Ordinanza n. 144/2003
Corte cost., ord. 24 aprile 2003, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 144/2003
- Data di deposito
- 24 aprile 2003
- Data di decisione
- 9 aprile 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 7, decreto legislativo n. 165 del 31 marzo 2001
- art. 45, comma 17, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
Parametri
Massime
Massima n. 27637
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, dell'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale, dopo aver attribuito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, dispone che ”le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”. Il remittente,infatti, omettendo di prendere in esame l'effetto dell'intervenuta abrogazione della disposizione censurata e della sua contestuale riformulazione, non ha svolto alcuna argomentazione circa la perdurante applicabilità della disposizione abrogata ai fini della definizione del giudizio principale. - V. ordinanza, citata, n. 184/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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