Corte costituzionale
Ordinanza n. 130/2003
Corte cost., ord. 16 aprile 2003, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 130/2003
- Data di deposito
- 16 aprile 2003
- Data di decisione
- 27 marzo 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:130
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27698
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione, nella parte in cui preclude il ricorso alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'imputato che sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti il fatto per il quale si procede. Infatti: a) non può ritenersi soluzione costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al giudice l'apprezzamento del tipo di misura in concreto ritenuta necessaria, ben potendo tale scelta essere effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, né si può disconoscere al legislatore la facoltà di vincolare, con scelte non irragionevoli, il potere in concreto del giudice di adottare una specifica misura cautelare, fra quelle previste dalla legge; b) non subisce alcuna limitazione il diritto alla salute, essendo previsto un sistema cautelare specifico nei confronti delle persone che versino in condizioni di salute particolarmente gravi. - In una prospettiva analoga, riferita all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., v. citata ordinanza n. 40/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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