Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/2003

Corte cost., ord. 16 aprile 2003, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
130/2003
Data di deposito
16 aprile 2003
Data di decisione
27 marzo 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:130

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27698

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione, nella parte in cui preclude il ricorso alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'imputato che sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti il fatto per il quale si procede. Infatti: a) non può ritenersi soluzione costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al giudice l'apprezzamento del tipo di misura in concreto ritenuta necessaria, ben potendo tale scelta essere effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, né si può disconoscere al legislatore la facoltà di vincolare, con scelte non irragionevoli, il potere in concreto del giudice di adottare una specifica misura cautelare, fra quelle previste dalla legge; b) non subisce alcuna limitazione il diritto alla salute, essendo previsto un sistema cautelare specifico nei confronti delle persone che versino in condizioni di salute particolarmente gravi. - In una prospettiva analoga, riferita all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., v. citata ordinanza n. 40/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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