Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/2003

Corte cost., ord. 16 aprile 2003, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
129/2003
Data di deposito
16 aprile 2003
Data di decisione
27 marzo 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:129

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27684

Il giudice 'a quo' non indica espressamente i parametri in riferimento ai quali solleva la questione di legittimità costituzionale, ma questi possono essere indirettamente individuati, attraverso il richiamo alla sentenza n. 265 del 1994 contenuto nell'ordinanza di rimessione, negli artt. 3 e 24.

Massima n. 27685

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero in tutte le ipotesi in cui, a seguito della modifica dell'imputazione o della contestazione di un reato concorrente in relazione a fatti che già risultavano dagli atti di indagine, il reato è attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. Infatti il rimettente dà atto che l'imputato non ha presentato alcuna richiesta di giudizio abbreviato, mentre il rito alternativo in esame dipende dalla iniziativa della parte, sicché difetta il necessario requisito della pregiudizialità della questione rispetto alla definizione del giudizio 'a quo'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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