Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/2003

Corte cost., ord. 10 aprile 2003, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
124/2003
Data di deposito
10 aprile 2003
Data di decisione
26 marzo 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:124

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 5, comma 2, ultima parte, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 3, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 11, comma 1, lettera c) numero 1, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 36, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 11, comma 1, lettera c) numero 3, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 11, comma 1, lettera c) numero 6, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • decreto legislativo n. 137 del 10 aprile 1998
  • decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 27690

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, e 5, commi 1 e 2, ultima parte, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate in riferimento agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione. La questione riguardante il predetto articolo 5, commi 1 e 2, ultima parte, non è, infatti, sorretta da alcuna motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza; quella relativa al predetto art. 1, comma 2, nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'IRAP dalla base imponibile delle imposte sui redditi, si riferisce al regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi ed è perciò irrilevante nel giudizio 'a quo', avente ad oggetto una controversia in tema di rimborso dell'acconto IRAP. – In tema, citate la sentenza n. 156/2001 e le ordinanze n. 426 e n. 103/2002 e n. 286/2001.

Massima n. 27691

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera c) (in quanto parificherebbe, senza giustificazione, i soggetti esercenti un'attività professionale agli imprenditori); 11, comma 1, lettera c), numeri 1), 3) e 6) (in quanto non consentirebbe la deduzione dalla base imponibile dei costi per il personale dipendente e per i collaboratori e di quelli per interessi passivi); e 36 (in quanto porrebbe a carico di una sola categoria di soggetti l'onere di contribuzione al Servizio sanitario nazionale, precedentemente gravante su tutte le persone fisiche) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 137 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sollevate in riferimento agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione. Dette questioni sono, infatti, in tutto identiche a quelle già dichiarate non fondate con la sentenza n. 156 del 2001 e manifestamente infondate con le ordinanze n. 426 e n. 103 del 2002 e n. 286 del 2001, alle cui motivazioni si fa esplicito riferimento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 5, commi 1 e 2, ultima parte, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c); 11, comma 1, lettera c), numeri 1), 3) e 6), e 36 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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