Corte costituzionale
Ordinanza n. 112/2003
Corte cost., ord. 2 aprile 2003, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 112/2003
- Data di deposito
- 2 aprile 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:112
Parametri
- art. 105, Costituzione
- art. 110, Costituzione
- art. 95, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27686
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Ministro della giustizia, in relazione al rifiuto dello stesso Ministro di dar corso alla delberazione consiliare che conferisce l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo. In sede di mera delibazione, senza contraddittorio, possono, infatti, ritenersi sussistenti i requisiti prescritti dalla legge n. 87 del 1953 ai fini della configurabilità di un conflitto tra poteri dello Stato risolvibile dalla Corte costituzionale, dal momento che: a) ciascuno degli organi confliggenti è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie conferite dalla Costituzione; b) si lamenta la lesione di una attribuzione costituzionalmente garantita al ricorrente Consiglio superiore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Ministro della giustizia;
dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Ministro della giustizia, entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine (venti giorni dall'ultima notificazione) fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Riccardo CHIEPPA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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