Corte costituzionale
Ordinanza n. 1/2003
Corte cost., ord. 15 gennaio 2003, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 1/2003
- Data di deposito
- 15 gennaio 2003
- Data di decisione
- 13 gennaio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 126, comma 7, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 19, comma 3, decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
- art. 214, comma 1, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 214, comma 1, bis, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 6, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 27498
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo condotto da soggetto munito di patente scaduta di validità, mentre nei confronti di chi conduce un veicolo senza aver conseguito la patente di guida è prevista solo una sanzione pecuniaria, inferiore nella misura a quella prevista dalla norma censurata. Infatti non sono comparabili condotte diverse, né spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore o stabilire la quantificazione delle sanzioni. - V. sulla medesima questione, citata ordinanza n. 136/2002. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di sanzioni penali e amministrative, v. citata ordinanza n. 33/2001.
Massima n. 27499
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui impedisce al giudice di disporrre la restituzione del veicolo sottoposto a fermo se non dopo il rigetto dell'opposizione e nella parte in cui non si prevede l'obbligo di indicare le tariffe di liquidazione delle spese di custodia del veicolo. Infatti risulta dalla ordinanza di rimessione che il giudice 'a quo' ha già provveduto alla restituzione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, e che nessun giudizio è stato instaurato in ordine alle spese di custodia.
Massima n. 27500
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo condotto da soggetto munito di patente scaduta di validità, laddove è prevista solo una sanzione pecuniaria per chi conduce un veicolo essendo privo di patente di guida. Infatti l'ordinanza di rimessione è priva di una idonea descrizione degli elementi essenziali del giudizio 'a quo', nonché della dovuta motivazione in ordine alla rilevanza della questione ed ai parametri costituzionali, che risultano solo apoditticamente invocati. - Sulla inammissibilità di questioni sollevate con ordinanze mancanti di elementi essenziali, v. citate ordinanze n. 280/2002, n. 205/2002, n. 43/2002 e n. 43/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dai Giudici di pace di Bologna, Morbegno e di Borgomanero con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgomanero con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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